Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio: il permesso in sanatoria non copre gli abusi realizzati negli anni successivi

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, riepiloga svariati aspetti inerenti il condono edilizio e la sanatoria, in particolare sull'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna

Oggi ci occupiamo di condono edilizio e sanatoria sotto aspetti diversi, che riguardano il Giudice Penale e hanno come ultima 'ratio' la Cassazione.

Nella pronuncia 13235/2022 dello scorso 23 marzo (reperibile sul sito Italgiure), la Corte suprema 'cassa' il ricorso contro un'ordinanza del Tribunale secondo la quale il "secondo" condono edilizio (per una serie di opere edilizie realizzate) non poteva essere rilasciato e, conseguentemente, il permesso di costruire in sanatoria risultava del tutto illegittimo.

Tutto era nato da una precedente sentenza della Cassazione, che aveva peraltro annullato l'ordinanza di un altro Tribunale, consistente in una "serie di massime in materia di reati edilizi, condono e sospensione dell'or-
dine di esecuzione riportate senza un ordine logico e senza l'articolazione di un qualsivoglia minimo ragionamento", contenente "oscuri motivi" che avevano portato il giudice a "revocare l'ordine di demolizione soprattutto in un caso, come quello in esame, in cui è stata accertata la prosecuzione di lavori abusivi ben oltre i termini di scadenza del condono".


Sanatoria e condono: due lati non della stessa medaglia

La sanatoria e il condono, sebbene rappresentino atti di natura vincolata volti a “sanare” ex post precedenti attività edilizie abusive operate da privati, non sono due facce della stessa medaglia ma due distinti istituti normativi che hanno diversa funzione applicativa.

Un utile ripasso nell’approfondimento di Alessandro Albesano!


La data di presentazione del permesso di costruire in sanatoria

Dopo l'esposizione dei motivi di ricorso e la prima parte dedicata agli aspetti procedimentali, la Corte segnala che, facendo buon governo di tali principi, il giudice titolato ad esercitare il proprio sindacato sulla legittimità del provvedimento abilitativo in sanatoria (vedasi anche Sez. 3, n. 26004 del 5/04/2019, Rv. 276014), con motivazione congrua, logica ed adeguata, ha ampiamente illustrato le ragioni per le quali il permesso di costruire doveva essere considerato illegittimo, avuto riguardo all'epoca di ultimazione delle opere (richiamando i sopralluoghi della polizia giudiziaria), alla prosecuzione dei lavori abusivi oltre il termine ultimo per il perfezionamento della procedura entro il 31/12/1993, alla presentazione dell'istanza di condono da parte della ricorrente e all'inidoneità del titolo a sanare le opere edificate nel 1994 e nel 1999.

Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha puntualmente verificato la sussistenza delle seguenti condizioni:

  • a) la tempestività e proponibilità della domanda;
  • b) la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al condono;
  • c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche;
  • d) la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta (Sez. 3, n. 3992 del 12/12/2003, Rv. 227558).

Il ricorrente lamenta che non fosse questo il perimetro decisorio affidato al giudice del rinvio, ma la precedente sentenza di questa Corte di legittimità aveva preso atto, come ricordato in premessa, che la motivazione dell'ordinanza del 2017 con cui era stato revocato l'ordine di demolizione fosse di fatto inesistente e aveva proprio indicato al giudice del rinvio la necessità, tra l'altro, di valutare la condo-
nabilità dell'opera "...in un caso, come quello in esame, in cui è stata accertata la prosecuzione di lavori abusivi ben oltre i termini di scadenza del condono".

Condono edilizio: il permesso in sanatoria non copre gli abusi realizzati negli anni successivi

La prosecuzione dei lavori abusivi

La Corte evidenzia come, fra l'altro, vi fosse stata prosecuzione degli interventi abusivi, con nuove opere, tra le quali:

  • la realizzazione, senza alcuna autorizzazione, in aderenza alla propria abitazione, di un manufatto di circa mq. 50, alto circa mt. 3,00, costituito da pilastri e copertura in c.a. misto a laterizi. Le opere erano allo stato grezzo ed ancora in casseforme e puntellato.
  • la realizzazione di muri di contenimento ad un terrapieno del tipo a sacco, per una lunghezza di circa 25 mq ed aventi altezza di circa mt.2,30;
  • la realizzazione di un pergolato su una superficie di circa 22 mq ed altezza mt. 2,50, nella zona prospiciente l'ingresso, con pali in legno infissi in suolo, senza alcuna copertura;
  • la sistemazione del viale di accesso all'abitazione, mediante la posa in opera di un massetto in conglomerato cementizio, impianti per illuminazione e scarico acque;
  • la realizzazione di nr. 2 pilastri in c.a. per la sistemazione del cancello di ingresso.


Abuso non demolito

Come se non bastasse, l'istanza di condono era stata presentata dopo che la stessa era stata destinataria di un'ordinanza di demolizione emessa nel 1991 dal Comune e non ottemperata dalla parte, che avverso la
suddetta ordinanza non presentava né ricorso al TAR né al Capo dello Stato. Di conseguenza, il bene era da considerarsi acquisito, ipso iure, al patrimonio comunale.

In definitiva, il Giudice ha agito correttamente visto che:

  • in tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamentete incompatibile con i provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività;
  • l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbiano confe-
    rito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

 

Permesso di costruire illegittimo: perché

Il permesso di costruire - come si legge nel provvedimento impugnato - è illegittimo siccome si fonda sul presupposto della realizzazione delle opere nel 1992, in epoca antecedente alla richiesta di sanatoria presentata, senza tenere conto dei successivi interventi abusivi realizzati nel 1994 e nel 1999.

Pertanto, il titolo non solo non contiene una valutazione dell'opera nella sua globalità ma è anche in contrasto con la disciplina del condono di cui alla legge 724/1994 (cd. secondo condono edilizio) che si applica alle sole opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993 e, inoltre, è inidoneo a coprire gli abusi edilizi realizzati negli anni successivi alla presentazione della domanda di condono.


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