Condono edilizio impossibile per gli incrementi volumetrici in zona vincolata
Consiglio di Stato: le nuove opere in zona vincolata non sono oggettivamente condonabili a termini dell’art. 32, comma 27, lett. d) della legge 326/2003
Sanatoria impossibile in zona vincolata con PTP vincolante
E' assolutamente legittimo il provvedimento comunale di diniego della sanatoria, emanato sul presupposto della difformità e cioè che "l’opera non è conforme alle norme urbanistico-ambientali vigenti dettate dal Ptp, accertando proprio la non conformità dell’opera rispetto a parametri urbanistico-paesistici vincolanti quali quelli contenuti nel richiamato Ptp".
Lo ha precisato il Consiglio di Stato nella sentenza 4063/2021 dello scorso 26 maggio: il ricorrente, che ha realizzato un incremento volumetrico di 250 metri cubi, palesemente in contrasto con la norma vigente nella Regione di riferimento, non può farci nulla.
Le opere in questione - rimarca Palazzo Spada - costituiscono incrementi volumetrici effettuati in zona vincolata, nella quale, per le disposizioni imposte dal vigente PTP, vi sono interventi che non sono ammessi, perché consistono in nuove opere in zona vincolata e non sono oggettivamente condonabili a termini dell’art. 32 comma 27 lett. d) del DL 269/2003.
La legge della Regione Campania del 18 novembre 2004, n. 10 prescrive il divieto di sanatoria per le opere abusive di cui alla tipologia 1 dell’allegato 1 (nuove opere) al DL 269/2003, convertito in Legge 326/2003, se eseguite su immobili soggetti a vincoli di tutela, anche successivamente alla commissione dell’abuso, se esse sono difformi dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di esecuzione delle stesse (art. 3, comma 2, lettera a).
Nel caso di specie, le opere sono appunto state realizzate su aree soggette a vincoli di tutela, regimentate come tali dal PTP e realizzate in difformità dallo stesso (posto che, come detto, il PTP impedisce la realizzazione di incrementi volumetrici, come è invece avvenuto nella specie).
La motivazione è integrata dalla precisazione, contenuta nel diniego citato, “che i lavori hanno comportato un incremento di superficie pari a mq. 77 e volumetrico di mc. 250” dei volumi esistenti in contrasto con la normativa sopracitata.
In sostanza e in definitiva, oltre che l’esistenza del vincolo, è ostativo alla sanatoria il rilevato insanabile contrasto con le indicazioni tassative del PTP.
Diniego di sanatoria: quali motivazioni?
Il Consiglio di Stato aggiunge che il diniego di sanatoria di costruzioni abusivamente realizzate è da ritenersi sufficientemente motivato dall'indicazione delle ragioni assunte a fondamento della valutazione di compatibilità dell'intervento edilizio con le esigenze di tutela paesistica poste a base del relativo vincolo.
Il fatto che l’opera fosse realizzata prima dell’entrata in vigore del PTP e prima del d.lgs. 42/2004 è una semplice affermazione, non provata dall’appellante o suffragata da nessun tipo di documentazione.
Risulta un onere di chi richiede di beneficiare il condono edilizio a provare che l’opera è stata realizzata in epoca utile per fruire il beneficio, mentre l’amministrazione comunale non è normalmente in grado di accertare la situazione edilizia di tutto il proprio territorio alla data indicata dalla normativa del condono (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. 4033/2021, e la giurisprudenza ivi richiamata).
La demolizione è automatica
Palazzo Spada chiude ricordando che la demolizione, nel caso di violazioni delle norme paesaggistiche, è l'unico provvedimento da adottare, perché non mai sarà possibile determinare una compatibilità paesistica dell'abuso.
In ogni caso, "la sanabilità delle opere edilizie realizzate in zona vincolata è radicalmente esclusa, ove si tratti di un vincolo di inedificabilità assoluta o di difformità dalle prescritte previsioni".
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