Condoni e Sanatorie
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Condono edilizio tra primo, secondo e terzo condono: la norma successiva all'abuso non può bloccare la sanatoria

Tar Sardegna 214/2021: una norma urbanistica approvata dopo la realizzazione di un’opera abusiva non può bloccarne il condono

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In materia di condono edilizio, richiesta di sanatoria e norme urbanistiche, merita spazio la sentenza 214/2021 del Tar Sardegna che prende in esame le 'diverse date' conseguenti ai procedimenti di sanatoria, concessione e/o diniego del condono.

 

Il caso

Siamo di fronte al caso di una richiesta di condono ex leggi 47/1985 e 724/1994 (primo e secondo condono edilizio), avanzata nel 1995, su alcune opere realizzate abusivamente, consistenti in una camera, una cucina, un bagno, un guardaroba e un locale adibito a deposito e pagato le sanzioni e gli oneri previsti. Le opere erano state realizzate in una zona che, con legge del 1994, era stata dichiarata parco nazionale ed era quindi sottoposta ad una serie di vincoli e tutele.

Nel 1996, quindi un anno dopo la richiesta di sanatoria, l’Ufficio regionale per la tutela del paesaggio aveva espresso parere favorevole sotto il profilo paesaggistico e, nel 2001, il Comune aveva rilasciato la concessione edilizia in sanatoria “con esclusione del vano cucina”, anche se compreso nell’autorizzazione paesaggistica, senza dare ulteriori motivazioni.

 

Il terzo condono

Poi arrivò l'art.32 della legge 326/2003 e il proprietario tornava alla carica con una nuova domanda di condono per regolarizzare quel vano cucina rimasto 'vacante'. Nel 2014, il Comune ha respinto la domanda sostenendo che le opere fossero state realizzate dopo l’istituzione del Parco nazionale, avvenuta nel 1994, e non fossero conformi al Piano Urbanistico Comunale (PUC), in base al quale ogni trasformazione del territorio deve essere subordinata alla redazione di un apposito piano attuativo convenzionato.

 

Condono edilizio: ok

La ricorrente sostiene essersi datempo perfezionato il meccanismo del silenzio assenso sull’istanza di condono, previsto dall’art. 35, comma 12, della legge 47/1985 (la cui efficacia fu prorogata dal DL 269/2003, convertito dalla legge 326/2003) decorsi ventiquattro mesi dalla domanda, essendo state corrisposte le somme dovute a titolo di oblazione e di oneri di urbanizzazione in data 4 maggio 2010, indicata nella relativa certificazione comunale), per cui il titolo implicito si sarebbe formato, al più tardi, in data 4 maggio 2012 e il successivo atto di diniego sarebbe, anche solo per questo, illegittimo.

Per il Tar, la legge n. 10/1994 non preclude tout court interventi edilizi, che restano possibili previo idoneo nulla osta, così come il vincolo paesaggistico da tempo notoriamente esistente sull’isola di La Maddalena (luogo della vicenda) è teoricamente suscettibile di nulla osta, nel caso di specie necessario non potendosi, a tal fine, utilizzare il nulla osta relativo alla prima domanda di condono, essendo essa stata respinta quanto al vano cucina e, altresì, formalmente “superata” dalla presentazione della nuova domanda di condono oggetto del presente giudizio.

 

La norma che arriva 'dopo' la richiesta di condono non può bloccare la sanatoria

Ma la parte più interessante è senz'altro rappresentata dal quarto, quinto e sesto motivo, coi quali il ricorrente contesta la seconda ragione che il Comune ha posto a fondamento del proprio atto
di diniego, cioè il fatto che il fabbricato oggetto della domanda di condono è collocato in una zona urbanistica dove il “vigente PUC” subordina l’edificazione alla “redazione di apposito piano attuativo convenzionato”, nel caso di specie inesistente, deducendo, sul punto, la violazione dell’art. 34, comma 1, della legge 47/1985.

Tale censura è fondata giacché la norma dianzi richiamata consente il condono “secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata”, tabella in cui figurano anche le opere edilizie abusive “non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”, nonché quelle non conformi alla vigente normativa urbanistica “ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge” e quelle “conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell’inizio dei lavori”; non pare, dunque, ostare al rilascio del condono una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva

In definitiva: il condono non può essere bloccato da una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera abusiva.

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