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Consulente tecnico d'ufficio CTU: tutto su responsabilità penale, civile e disciplinare

Responsabilità penale, civile e disciplinare del consulente tecnico d'ufficio - CTU: ecco una guida speciale sul risarcimento del danno e il requisito della colpa grave

Dura la vita del CTU: ci sono tante responsabilità

I professionisti tecnici, spesso, assumono la funzione di CTU o consulente tecnico d'ufficio. La legge italiana, in tal senso, prevede che il ruolo del consulente tecnico d'ufficio si accompagni a precise responsabilità, a garanzia di un corretto svolgimento del processo e a tutela degli interessi di ogni soggetto coinvolto. Vediamo tutti i dettagli.

CTU: definizione del ruolo e tipologie di responsabilità

Il CTU è l'ausiliario del giudice cui vengono demandate questioni di natura tecnica, la cui soluzione appare necessaria ai fini di una corretta decisione della controversia. Importante: il giudice non è vincolato dalle conclusioni contenute nella consulenza del CTU e può discostarsene nelle sue decisioni, ma nella grande maggioranza dei casi il parere del CTU finisce per orientare in certo modo le valutazioni del magistrato.

Per questo motivo, a seconda della condotta del CTU e dell'interesse tutelato, la sua responsabilità può articolarsi in tre tipi: penale, civile e disciplinare.

CTU: responsabilità civile

Il riferimento è l'art. 64 del codice di procedura civile: l'ultimo periodo di tale articolo recita così: "in ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti". Parte della dottrina ritiene che l'inciso "in ogni caso" implichi la risarcibilità del danno anche al di fuori dei casi in cui si configura la colpa grave, di cui alla prima parte dello stesso comma.

Si ritiene però che non sia sufficiente la colpa lieve e dunque, anche per la configurabilità della responsabilità civile debba farsi riferimento al canone della colpa grave, che sussiste ogni volta che emerga la violazione dei doveri di correttezza e diligenza, l'imperizia del consulente o la sua negligenza non scusabile.

CTU: responsabilità penale

Lo stesso art. 64 del c.p.c. estende al CTU di un procedimento civile l'applicabilità delle disposizioni del Codice Penale relative a reati come il peculato (art. 314 c.p.), il rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) e il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.), in ragione del fatto che il CTU riveste la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 c.p., ed è perciò destinatario di norme riguardanti reati come corruzione (art. 318 c.p.), concussione (art. 317 c.p.) e abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Ma è, appunto, la colpa grave l'elemento cardine per l'individuazione della responsabilità del CTU: in ogni caso in cui questa sia riscontrabile nella condotta del CTU con riferimento all'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, egli è punibile a titolo di contravvenzione con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro.

In caso di condanna ad un anno di arresto, infine, si applica anche l'art. 35 c.p.c, che prevede la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra 3 mesi e 3 anni, in caso di violazione dei doveri ad essa inerenti.

Prova del danno

Si tratta di una responsabilità civile di natura extracontrattuale, può derivare da condotte come lo smarrimento dei documenti, il ritardo nel deposito della perizia, l'insufficiente preparazione del CTU, sua imperizia e qualunque condotta che comporti un'eccessiva durata del processo. La dimostrazione del danno è onere della parte che ritenga di averlo subito e può riguardare, ad esempio, la soccombenza nel processo a causa delle risultanze della perizia contestata o le spese sostenute per la stessa. Le contestazioni possono portare all'annullamento della consulenza e al suo rinnovo con un consulente sostituto.

CTU: responsabilità disciplinare

Le sanzioni disciplinari per il CTU, in caso di sua accertata responsabilità da parte del Tribunale, consistono nell'avvertimento, nella sospensione dall'albo dei consulenti fino ad un anno e nella cancellazione dall'albo dei consulenti. Il professionista rimane sottoposto anche all'osservanza delle norme deontologiche proprie del suo Ordine di appartenenza.