C2R ENERGY CONSULTING
Data Pubblicazione:

Contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica: le novità delle ultime raccomandazioni UE

La raccomandazione UE 1660/2019 fornisce numerosi chiarimenti in merito alla contabilizzazione e fatturazione dell'energia termica.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 ottobre 2019 la nuova raccomandazione (UE) 2019/1660 con lo scopo di fornire indicazioni dettagliate per gli Stati membri su come attuare, e farlo al meglio, i vari aspetti della direttiva di modifica dell’efficienza energetica, che è in vigore dal dicembre 2018 (Direttiva UE 2018/2002).

contabilizzazione del calore

La Direttiva UE 2018/2002 

Mettere al primo posto l’efficienza energetica è uno degli obiettivi chiave dell’Unione Europea in quanto il risparmio di energia oltre ad essere il modo più semplice per far risparmiare denaro ai consumatori permette anche di ridurre l’impatto sull’ambiente e sul clima generato dai combustibili fossili, una delle maggiori fonti di produzione di gas serra.

La Direttiva UE 2018/2002 («la direttiva sull’efficienza energetica») del Parlamento europeo e del Consiglio, ha aggiornato e modificato la Direttiva UE 2012/27 e fissa nuovi obiettivi di efficienza energetica, fornendo indicazioni sulle metodologie di valutazione dell’ottenimento di tali obiettivi e le tempistiche di raggiungimento. Altresì, allo scopo di promuovere misure di efficienza energetica, stabilisce nuovi adempimenti relativi all’obbligo di risparmio energetico e contabilizzazione dei consumi per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Inoltre, fornisce nuove indicazioni per l’accesso alle informazioni di fatturazione dei consumi. 

Efficienza energetica: gli obiettivi della Commissione Europea per il 2030 

Così come scrive la Commissione Europea, l’Unione è determinata nell’impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L’Unione dell’energia definisce obiettivi ambiziosi a livello dell’Unione. Essa mira in particolare a: 

  1. ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990;
  2. portare almeno al 32 % la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili;
  3. realizzare un risparmio energetico migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell’Unione. 

La Direttiva 2012/27/UE, modificata dalla Direttiva (UE) 2018/2002, fissa un obiettivo di efficienza energetica di almeno il 32,5 % a livello di Unione per il 2030.  

Il riscaldamento e il raffrescamento sono i principali responsabili del consumo finale di energia e rappresentano il 50 % circa della domanda totale di energia nell’Unione europea, di cui l’80 % proviene dagli edifici. Pertanto, il conseguimento degli obiettivi energetici e climatici dell’Unione dipende in larga misura dagli sforzi compiuti da quest’ultima per rinnovare il suo parco immobiliare e promuovere un funzionamento e un uso ottimizzato degli edifici.
Vengono pertanto imposti una serie di comportamenti, criteri e metodologie da attuare che possano influenzare gli utenti al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati

Raccomandazione della Commissione Europea 2019/1660: chiarimenti alle modifiche relative alla contabilizzazione e alla fatturazione dell’energia termica

La raccomandazione UE 2019/1660 non modifica gli effetti giuridici della direttiva sull’efficienza energetica né reca pregiudizio alla sua interpretazione vincolante da parte della Corte di giustizia. Essa si concentra sulle disposizioni relative alla contabilizzazione e alla fatturazione e riguarda gli articoli 9 bis, 9 ter, 9 quarter, 10 bis, 11 bis e l’allegato VII bis della direttiva sull’efficienza energetica con l’obiettivo di agevolare la sua attuazione in maniera efficace e coerente.

Le principali novità contenute nella direttiva riveduta sono le seguenti:

  • introduzione del concetto di «utente finale», in aggiunta a quello già esistente di «cliente finale», al fine di precisare che il diritto di ricevere le informazioni di fatturazione e consumo (articolo 10 bis) si estende anche ai consumatori che non hanno sottoscritto un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia degli impianti collettivi di riscaldamento, raffrescamento o produzione di acqua calda nei condomini e negli edifici polifunzionali;
  • distinzione più chiara tra contabilizzazione e ripartizione delle spese in base alle misurazioni/contabilizzazione divisionale (articoli 9 bis e 9 ter, rispettivamente);
  • obbligo esplicito per gli Stati membri di pubblicare i criteri, le metodologie e le procedure seguite per concedere esenzioni dall’obbligo generale di contabilizzazione divisionale nei condomini e negli edifici polifunzionali (articolo 9 ter, paragrafo 1);
  • precisazione dell’obbligo imprescindibile di ripartire le spese per l’acqua calda per uso domestico nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali (articolo 9 ter, paragrafo 2);
  • nuovo obbligo in capo agli Stati membri di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico in materia di ripartizione dei costi (articolo 9 ter, paragrafo 3);
  • introduzione dell’obbligo di lettura da remoto dei contatori e dei contabilizzatori di calore (articolo 9 quater);
  • requisiti più rigorosi relativi alla frequenza delle informazioni di fatturazione e consumo laddove siano stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto (due o quattro volte l’anno dal 25 ottobre 2020 e una volta al mese dal 1° gennaio 2022) (articolo 10 bis e allegato VII bis);
  • informazioni di fatturazione più utili e complete basate su dati di consumo corretti per le variazioni climatiche, comprendenti raffronti ed elementi nuovi, quali informazioni sul mix energetico e sulle relative emissioni di gas a effetto serra, sulle procedure di reclamo o sui meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili (allegato VII bis).

Chiarimenti sull'articolo 9 bis – Obbligo di contabilizzazione

Il nuovo articolo 9 bis consta di due paragrafi, insieme configurano un obbligo generale di contabilizzazione della fornitura di energia termica.

L’articolo 9 bis, paragrafo 1, stabilisce l’obbligo generale di provvedere affinché i clienti finali (persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale) ricevano contatori in grado di riprodurre con precisione il loro consumo effettivo d’energia. La disposizione non prescrive che il contatore fornisca necessariamente informazioni sul tempo effettivo d’uso.

L’articolo 9 bis, paragrafo 2, impone l’obbligo più specifico di installare un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura in cui l’energia termica giunge all’edificio da una fonte centrale che alimenta diversi edifici oppure da un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento.

In molti casi gli obblighi stabiliti dalle disposizioni di cui sopra si sovrappongono e portano allo stesso risultato: ad esempio quando a un cliente finale viene fornita energia termica esclusivamente per scopi connessi a un singolo edificio o quando, in un edificio suddiviso in più unità dotate del proprio scambiatore di calore/sottostazione individuale, gli occupanti delle singole unità sono clienti finali che hanno sottoscritto un contratto diretto per il teleriscaldamento/teleraffrescamento. In entrambi i casi le disposizioni dell’articolo 9 bis implicano la necessità di installare un contatore in corrispondenza del punto di fornitura o dello scambiatore di calore riservato ai locali di ogni cliente finale. Al tempo stesso, gli obblighi sono anche complementari tra loro.

LEGGI ANCHE Nuova UNI 10200:2018: ma la vecchia contabilizzazione deve essere aggiornata?

Chiarimenti sull'articolo 9 ter, paragrafo 1 – Obbligo di contabilizzazione divisionale

I diritti relativi alla fatturazione e alle informazioni di fatturazione o consumo dovrebbero valere anche per i consumatori di riscaldamento, raffrescamento o acqua calda per uso domestico riforniti da una fonte centrale che non hanno un rapporto contrattuale individuale diretto con il fornitore di energia. Per chiarire questo aspetto della normativa è stato introdotto il concetto di «contabilizzazione divisionale», che si riferisce alla misurazione del consumo nelle singole unità di condomini o edifici polifunzionali laddove esse siano rifornite da una fonte centrale e gli occupanti non abbiano sottoscritto un contratto diretto o individuale con il fornitore di energia. A norma dell’articolo 9 ter la contabilizzazione divisionale è d’obbligo, a determinate condizioni. Essa era già prevista nella direttiva originale che fissava al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per la sua introduzione ma è stata oggetto di alcune precisazioni.

Viene descritto più chiaramente la natura delle condizioni a cui tale ripartizione è obbligatoria ovvero “se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato al potenziale risparmio energetico”, inoltre, la nuova disposizione esplicita l’obbligo in capo agli Stati membri di definire in modo chiaro e pubblicare “i criteri generali, le metodologie e/o le procedure” seguiti per determinare la non fattibilità tecnica o l’efficienza in termini di costi.

[...] continua la lettura nel PDF