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Direttiva UE 2002 /2018: dal 2020 obblighi di lettura da remoto dei contabilizzatori

Le novità introdotte e i nuovi adempimenti in materia di contabilizzazione dei consumi

Le novità introdotte e i nuovi adempimenti in materia di contabilizzazione dei consumi

termosifoni-2.jpgLa Direttiva UE 11/12/2018, n.2002, stabilisce un quadro comune per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili; fissando il raggiungimento di nuovi obiettivi di efficienza energetica al 20% entro il 2020 e almeno al 32,5% entro il 2030, e gettando le basi per ulteriori miglioramenti. Introduce indicazioni per gli Stati membri relative al sostegno finanziario per l’energia elettrica da fonti rinnovabili e l’autoconsumo di tale energia. Fissa, altresì, criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. 

Tra le modifiche che vengono apportate alla Direttiva 25/10/2012, n.27, sull’efficienza energetica, attuata dal D.Lgs. 04/07/2014, n.2012, si segnala l’inserimento degli art.  9-bis e 9-ter che aggiornano alcuni aspetti contenuti nell’art 9, comma 5 del D.Lgs. 102/2014 in materia di contabilizzazione e di ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffrescamento e l'acqua calda per uso domestico.

Dal 2020 obblighi di lettura da remoto dei contabilizzatori

L’introduzione dell’articolo 9 quarter inserisce nuovi obblighi di lettura da remoto: i contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto ed entro il 1° gennaio 2027 quelli sprovvisti di tale capacità già installati dovranno essere sostituiti, salvo laddove lo Stato membro dimostri che ciò non è efficiente in termini di costi. Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva dovranno entrare in vigore entro il 25 giugno 2020.