Contratti di appalto per la ristrutturazione di immobili: la corretta applicazione dell’IVA
IVA al 10% anche per i committenti con requisiti di “prima casa”
Il trattamento ai fini Iva dei fabbricati oggetto di interventi di recupero costituisce da sempre, come del resto tutto il settore edile, un aspetto critico dell’applicazione dell’Iva sulle relative operazioni.
L’obiettivo del presente articolo è di focalizzare l’attenzione sulla corretta applicazione delle aliquote Iva in relazione ai contratti di appalto per l’esecuzione degli interventi di recupero.
A riguardo, è opportuno ricordare che ai sensi del numero 127-quaterdecies), Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, è prevista l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% ai contratti di appalto relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 3, lett. c), d) ed f), del DPR 380/2001.
Si tratta, pertanto, dei seguenti interventi: restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica.
In merito all’ambito applicativo della disposizione in esame, è bene precisare quanto segue:
· l’aliquota ridotta del 10% è accordata indipendentemente dalla natura dell’immobile oggetto dell’intervento, che può quindi essere sia abitativo che strumentale, e a prescindere dalle opere oggetto dell’intervento, in quanto riconducibili unitariamente al contratto di appalto;
· la C.M. 16.2.2007, n. 11/E, ha precisato che rientrano nell’ambito applicativo degli interventi di ristrutturazione, ai quali si rende quindi applicabile oggettivamente l’aliquota Iva del 10%, quelli consistenti nella demolizione dell’immobile e ricostruzione del medesimo con la stessa volumetria e sagoma (a partire dal 21 agosto 2013 è sufficiente che sia rispettata la stessa volumetria e non anche la sagoma affinché l’intervento sia comunque di ristrutturazione).
ALL'INTERNO DELL'ARTICOLO UN APPROFONDIMENTO NEL CASO IL COMMITENTE ABBIA I REQUISITI DI "PRIMA CASA".