Crediti energia e gas nel modello Redditi 2023
L’agevolazione spetta nel caso in cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
I crediti energetici (energia e gas naturale), introdotti a favore delle imprese per fronteggiare la crisi energetica, vanno indicati nella dichiarazione dei redditi. In particolare, nel quadro RU è stata prevista l’indicazione puntuale dei dati relativi agli importi maturati nel corso dell’anno 2022.
Con riferimento al periodo d’imposta 2022, per ogni periodo agevolato è stato previsto un codice credito, come riportato nella tabella che segue.
Periodo di riferimento | Codice credito |
Imprese energivore – primo trimestre 2022 | O1 |
Imprese energivore – secondo trimestre 2022 | O2 |
Imprese gasivore – primo trimestre 2022 | P9 |
Imprese gasivore – secondo trimestre 2022 | O3 |
Imprese non energivore – secondo trimestre 2022 | O7 |
Imprese non gasivore – secondo trimestre 2022 | O8 |
Imprese energivore – terzo trimestre 2022 | P3 |
Imprese gasivore – terzo trimestre 2022 | P4 |
Imprese non energivore – terzo trimestre 2022 | P5 |
Imprese non gasivore – terzo trimestre 2022 | P6 |
Imprese energivore – ottobre e novembre 2022 | Q2 |
Imprese gasivore – ottobre e novembre 2022 | Q3 |
Imprese non energivore – ottobre e novembre 2022 | Q4 |
Imprese non gasivore – ottobre e novembre 2022 | Q5 |
Imprese energivore – dicembre 2022 | Q8 |
Imprese gasivore – dicembre 2022 | Q9 |
Imprese non energivore – dicembre 2022 | R1 |
Imprese non gasivore – dicembre 2022 | R2 |
Così, ad esempio, con il codice credito “O1”, occorre indicare il credito d’imposta disposto a beneficio delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (di cui all’articolo 15 D.L. 4/2022).
L’agevolazione spetta nel caso in cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019.
Il credito d’imposta poteva essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2022, con il codice tributo 6960. Nella sezione I del quadro RU vanno compilati i righi RU5, colonna 3, RU6, RU8 e RU10.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta poteva essere ceduto nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 9, D.L. 21/2022, secondo le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 giugno 2022.
In tal caso, i cessionari devono indicare al rigo RU3 l’ammontare del credito ricevuto; non sono, invece, tenuti a compilare la sezione VI-A.
Il cedente, diversamente, compila il rigo RU9, colonna 1, riportando nella colonna l’importo ceduto e comunicato all’Agenzia delle entrate attraverso l’apposita procedura, nel periodo d’imposta oggetto della dichiarazione; in tale ipotesi, non va compilata la sezione VI-B.
Con il codice credito “O7”, invece, va indicato il credito d’imposta previsto dall’articolo 3 D.L. 21/2022, riconosciuto alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, per la spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Anche in questo caso, il credito poteva essere utilizzato in compensazione (codice tributo 6963) entro il 31 dicembre 2022 oppure, in alternativa, essere ceduto a terzi.
Esemplificando, l’impresa Alfa (non energivora) che ha maturato un credito per il consumo di energia del secondo trimestre 2022 pari a 20.000 euro, deve compilare il quadro RU del modello Redditi 2023 come segue.
Nelle istruzioni dei modelli Redditi 2023 sono già previsti anche i codici credito riferiti ai crediti maturati nel primo trimestre 2023.
Con riferimento, ad esempio, al credito d’imposta a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (imprese non energivore) per il primo trimestre dell’anno 2023 (articolo 1, comma 3, L. 197/2022), occorre utilizzare il codice credito R5. Si ricorda che il credito è riconosciuto alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata, nel primo trimestre dell’anno 2023. Il credito spetta alle condizioni di cui al citato articolo 1, comma 3, in misura pari al 35 per cento della spesa sostenuta.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2023 e non è assoggettato ai limiti di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, Legge 244/2007 e di cui all’articolo 34, Legge 388/2000.
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