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CTU: la corretta richiesta del rimborso spese

Il rimborso delle spese della CTU anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve essere richiesto nell’ambito dello stesso procedimento, non essendo possibile procedere con la richiesta in un separato giudizio

Cassazione: il rimborso delle spese della CTU anticipate da una parte nel corso di un giudizio deve essere richiesto nell'ambito dello stesso procedimento, non essendo possibile procedere con la richiesta in un separato giudizio

Attenzione a richiedere il rimborso spese della consulenza tecnica d'ufficio in un giudizio separato rispetto a quello di 'riferimento', perché si rischia di non 'vederlo mai'. 

E' questa la principale indicazione fornita ordinanza n. 27758/2017 dello Corte di Cassazione, con la quale si è stabilito che "in materia di liquidazione dei compensi al c.t.u., poiché tanto il provvedimento di anticipazione quanto quello di liquidazione finale emesso a conclusione del giudizio fanno parte del processo in cui questi è nominato, la parte che ha anticipato il compenso non può promuovere un separato giudizio per il recupero delle somme a lui spettanti, ma è tenuta a far valere le proprie ragioni nella stessa sede, eventualmente chiedendo al giudice anche il rimborso delle spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante".

Per gli ermellini, che nel caso di specie si sono occupati di un giudizio svoltosi innanzi al Giudice di Pace, promosso contro una compagnia di assicurazioni, dove veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio e l'acconto riconosciuto al consulente veniva posto provvisoriamente a carico di tutte le parti in via solidale:

- le vicende relative alla liquidazione dei compensi al CTU fanno parte del processo in cui questi è nominato, pertanto il ricorrente avrebbe potuto (e dovuto) attendere che il giudizio si concludesse formulando in quella sede non solo il rimborso dell'anticipo versato, ma anche la restituzione delle ulteriori spese sostenute per sollecitare, nei confronti delle altre parti, la restituzione della quota a lui spettante. Qualora la richiesta della somma anticipata per sollecitare il rimborso non fosse stata accolta nel provvedimento finale di liquidazione delle spese, avrebbe potuto impugnarla con l'appello;
per questo, l'aver intrapreso un diverso e separato giudizio per chiedere il rimborso di quanto anticipato e delle spese legali necessarie per il recupero (lettera raccomandata), senza attendere la conclusione del primo giudizio e che il Giudice stabilisse a carico di chi quell'onere dovesse essere posto in via definitiva, configura un indebito frazionamento del credito con sostanziale abuso dello strumento processuale.

 

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