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D.M. 03/08/2015: nuove norme di prevenzione incendi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2015 – SO n. 51 – il Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

 

Pietro Monaco, Namirial SpA
A cura di Associazione FIRE PRO

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2015 – SO n. 51 – il Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Questo nuovo decreto, aspettato da tempo e che entra in vigore il 18 novembre 2015, introduce uno strumento più flessibile ed idoneo ad affrontare le varie tematiche connesse all’azione di adeguamento antincendio. L’applicazione delle nuove metodologie consentirà di risolvere molte problematiche oggi irrigidite dalla norme prescrittive, ma richiederà sicuramente un cambio di approccio e mentalità da parte di tutti, professionisti e funzionari VVF.
Questo decreto fa parte di un progetto di aggiornamento e riordino della normativa tecnica antincendio, che mira a rendere più uniforme, semplice ed allineata agli indirizzi internazionali la normativa tecnica di prevenzione incendi, affiancando alle regole tecniche prescrittive esistenti uno strumento più flessibile per la progettazione e l’adeguamento antincendio, basato sulla valutazione del rischio e sulle prestazioni.
Si tratta di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
La caratteristica saliente riguarda l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico : il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad un approccio di tipo prestazionale, con soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico, che specifica all’art. 2 le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e le modalità di utilizzo della nuova metodologia in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, come specificato invece nell’articolo 1 comma 2 del decreto.
La normativa, in questa prima fase, verrà applicata integralmente alla progettazione, realizzazione e all’esercizio delle attività alle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi per cui non erano previste specifiche norme verticali, ma erano utilizzati i criteri tecnici generali di prevenzione incendi elencate al comma 1 dell’art. 2.
In particolare l’applicazione di questo decreto è alternativo all’applicazione delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139: D.M. del 30/11/1983, D.M. del 31/03/2003, D.M. del 03/01/2004, D.M. del 15/03/2005, D.M. del 15/09/2005, D.M. del 16/02/2007, D.M. del 09/03/2007, D.M. del 20/12/2012, attenzione restano validi il DM 10/03/1998 e il DM 09/05/2007.
Si tratta di un documento molto articolato, composto da 4 sezioni. Le prime due sezioni (generalità e strategia antincendio) introducono nuove regole generali applicabili, la terza prevede specifiche disposizioni applicabili per singole attività. Nella quarta sezione vengono indicate metodologie innovative ed alternative a quelle previste nelle prime tre sezioni, utili a risolvere specifiche problematiche non altrimenti risolvibili.

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