T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23- bis - Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori

1. Nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prima della presentazione della segnalazione, l'interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di cui all'articolo 20, comma 3, si applica quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo articolo.
2. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello sportello unico dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
4. All’interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e in quelle equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, decorso tale termine e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente, la deliberazione di cui al primo periodo è adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle restanti aree interne alle zone omogenee A) e a quelle equipollenti di cui al primo periodo, gli interventi cui è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione. Nelle more dell’adozione della deliberazione di cui al primo periodo e comunque in sua assenza, non trova applicazione per le predette zone omogenee A) la segnalazione certificata di inizio attività con modifica della sagoma.

Commento

La segnalazione certificata d’inizio attività può essere presentata anche per interventi da realizzarsi su aree vincolate. In tali casi, a norma del primo comma dell’articolo in esame, l’interessato prima ancora di presentare la SCIA, può richiedere allo Sportello Unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso necessari per l’intervento edilizio, riservandosi di presentare la segnalazione dopo il loro ottenimento. In tale ipotesi, lo Sportello Unico è tenuto ad acquisire quanto necessario entro il termine di cui all’art. 20, comma 3, TUE e quindi entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Se questo non avviene, si applica il comma 5 bis del medesimo articolo 20 TUE che tuttavia è stato abrogato dall’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. 30 giugno 2016.
Il comma secondo prevede anche la possibilità che l’interessato presenti la SCIA contestualmente alla richiesta di ottenere le autorizzazioni necessarie da parte dell’amministrazione comunale. In ogni caso l’interessato non può dare avvio ai lavori finché non siano ottenuti i necessari atti di assenso.
Inoltre, all’interno delle zone omogenee A) (centri storici) e in quelle equipollenti per l’eventuale diversa denominazione adottata dalle leggi regionali, i Comuni devono individuare con propria deliberazione, da adottare entro il 30 giugno 2014, le aree nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma.
Se il Comune ad oggi non ha adottato alcuna deliberazione consiliare di specifica individuazione delle aree nelle quali non è applicabile la SCIA, per gli interventi di ristrutturazione edilizia con modifica di sagoma si applica sempre il titolo del permesso di costruire.
Nel caso di immobili ubicati all’interno di centri storici o equipollenti, gli interventi cui è applicabile la SCIA non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della segnalazione.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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