T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 23 (R) - Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire

1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l’acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della segnalazione certificata di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la segnalazione certificata di inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'articolo 37, comma 5.

Commento

L’articolo in esame attribuisce la possibilità di applicare in alternativa al permesso di costruire la c.d. “Super Scia” in alcune ipotesi: per interventi di ristrutturazione di cui all’art. 10,comma 1, lettera c) del T.U.E. e cioè interventi che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, come nei casi in cui si modifica la volumetria complessiva degli edifici ovvero si modifica, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, la destinazione d’uso o la sagoma delle aree sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; per interventi di nuova costruzione o ricostruzione urbanistica, disciplinati da piani attuativi con precise disposizioni piano volumetriche, tipologiche, formali e costruttive; per interventi di nuova costruzione che attuano strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.
In tutti questi casi è dovuto il contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 TUE.
La procedura volta alla presentazione della c.d. SUPER SCIA prevede che il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la SCIA, presenti, almeno 30 giorni prima l’inizio effettivo dei lavori, la segnalazione, allo Sportello Unico “accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie”.
Il comma secondo prevede inoltre che la SCIA debba contenere l’indicazione dell’impresa esecutrice dei lavori.
Viene definito dal medesimo comma secondo, il termine massimo di efficacia della segnalazione pari a tre anni e l’obbligo dell’interessato a comunicare allo Sportello Unico la data di ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui l’area oggetto dell’intervento sia sottoposta a vincoli e non sia possibile avvalersi delle facoltà di autocertificazione prevista dal comma 1 bis dell’articolo in esame, il richiamato termine di trenta giorni decorre dall’emanazione dell’atto di assenso da parte dell’amministrazione comunale. Se quest’ultimo atto non è favorevole, la SCIA rimane priva di effetti.
Mentre nell’ipotesi in cui, l’immobile oggetto d’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, se il parere favorevole dell’Autorità preposta a rilasciarlo non è allegato alla segnalazione, l’Amministrazione comunale deve indire una conferenza di servizi ex art. 14, L. n. 241/1990, e l’inizio dei lavori viene rinviato alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dalla conclusione della conferenza.
Il comma quinto stabilisce come la prova della sussistenza della SCIA sia fornita dalla copia della domanda da cui risulta la data di ricevimento della segnalazione (dal momento che i lavori non hanno inizio prima dei 30 giorni) e dall’elenco degli allegati a corredo del progetto, dall’attestazione del professionista abilitato e dagli atti di assenso eventualmente necessari.
L’amministrazione nel caso in cui riscontri l’assenza di una o più condizioni stabilite può rigettare la SCIA, sempre nel termine dei 30 giorni antecedenti all’inizio effettivo dei lavori. In questo caso, la competenza è radicata nel dirigente o nel responsabile del competente ufficio comunale.
Rimane però salva la facoltà di ripresentare una nuova SCIA munita delle modifiche e integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
In conclusione, il comma settimo, quale disposizione di chiusura, stabilisce che una volta ultimato l’intervento, il tecnico è tenuto a rilasciare un certificato di collaudo finale da presentare allo Sportello Unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto.
Contestualmente occorrerebbe anche presentare la ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale. L’omissione di quest’ulteriore adempimento comporta l’applicazione della sanzione di cui all’art. 37, comma 5 del TUE.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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