T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 26 (L) - Dichiarazione di inagibilità

La presentazione della segnalazione certificata di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Commento
L’articolo in commento rinvia al T.U. sanitario, ribadendo che, indipendentemente dalla presentazione della Segnalazione Certificata di agibilità, il Sindaco, sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, può dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.
Si tratta di un potere esercitabile a presidio dell’igiene non soltanto degli aggregati urbani e rurali nel loro complesso, ma di tutti gli edifici destinati ab origine all’uso abitativo o ai quali sia stata, comunque, di fatto impressa tale destinazione.
La norma sanziona la carenza sostanziale dei requisiti di agibilità, ma non può essere invocata sulla base della mera mancata formale presentazione della segnalazione certificata di cui art. 24 del Testo Unico, posto che in tale ultima ipotesi si applica, invece, invece la sanzione pecuniaria prevista dal comma 3 dello stesso articolo 24.
Vi sono due orientamenti circa la natura dell’ordine di sgombero, secondo una prima ricostruzione dottrinale, il provvedimento si estrinseca in un potere contingibile ed urgente attribuito al Sindaco similmente ai poteri sindacali di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria.
Una diversa impostazione della dottrina configura l’atto in questione, come un ordinario atto di gestione di competenza dirigenziale ex art 107, co.3 lett. f) g), T.U.E.L.
La normativa in questione fa rientrare nell’ambito delle funzioni e responsabilità dirigenziali sia i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie, sia tutti i provvedimenti di regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico – ambientale”.
Tale soluzione interpretativa permette che sia lo stesso soggetto istituzionale, ovvero il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ad essere il titolare sia del potere di rilasciare il certificato di agibilità che di emanare l’eventuale dichiarazione di inagibilità.
In ogni caso, La P.A. mantiene il potere-dovere di verificare in ogni tempo la sussistenza e la permanenza dei requisiti di salubrità ed igiene dei fabbricati, anche se costruiti nella vigenza di precedenti normative.
Tuttavia sarebbe esclusa dalla concreta disciplina igienico-sanitaria gran parte degli edifici dei centri storici, consentendo l’utilizzo a fini abitativi di edifici non conformi ad una moderna visione della vita, agli attuali standards di vivibilità ed ai progressi della tecnica.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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