T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 28 (L)- Vigilanza su opere di amministrazione statali

Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo.

Commento
La norma in commento disciplina il caso in cui sia la stessa Amministrazione statale, anch’essa soggetta al rispetto della normativa urbanistico-edilizia applicabile alle costruzioni eseguite su iniziativa dei privati, a compiere un illecito urbanistico amministrativo.
Ciò che differisce, quindi, non è tanto la disciplina sostanziale, che è la medesima per entrambe le categorie di opere, bensì l’iter finalizzato alla repressione degli abusi edilizi eventualmente riscontrati.
La procedura viene avviata dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che deve informare immediatamente la regione ed il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal momento che spetta ad esse, d’intesa con il presidente della giunta regionale, l’adozione dei provvedimenti previsti dal precedente art.27.
Pertanto rimane in capo al Comune soltanto un dovere di segnalazione nei confronti delle Autorità statali competenti, essendo sia il potere di verificare la conformità urbanistico – edilizia dei manufatti e soprattutto il conseguente potere repressivo, competenza esclusiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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