T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità

1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro.
4. Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
5. In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6. È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza di segnalazione certificata di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.

Commento

L’articolo in esame disciplina l’esecuzione di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo o in totale difformità da esso.
Con riguardo alla nozione di ristrutturazione si rimanda al commento presente all’art. 10 del Testo Unico.
Secondo la giurisprudenza amministrativa, questa situazione si verifica in presenza di una trasformazione del bene immobile, tale da aggiungere un quid pluris all’immobile medesimo e da trasformarlo in un quid alius, con riferimento a dimensioni, caratteristiche e tipologia.
La norma regola, anche in questo caso, un’ipotesi di abuso meno grave rispetto a quello previsto dal precedente art.31, presentando una sanzione più mite e la possibilità entro certi limiti, di eliminare l’abuso “mantenendo” il manufatto principale.
Il Legislatore ha previsto come prima e principale sanzione in relazione a tali abusi, la rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L’operazione viene attivata in caso di inerzia dei soggetti intimati nel termine stabilito dal Comune ed eseguita dall’Ente pubblico a loro cura e spese.
A differenza dell’articolo precedente, in caso di mancata esecuzione spontanea dell’ordinanza di demolizione, la demolizione d’ufficio avviene senza l’acquisizione dell’area al patrimonio comunale, valutando la possibilità di sostituire la misura ripristinatoria con una sanzione di natura pecuniaria, pari al doppio dell'aumento di valore dell’immobile.
La conversione costituisce un’eccezione alla regola generale che impone la demolizione delle opere edilizie abusive, può essere ammessa soltanto in via subordinata e residuale, previo accertamento circa l’oggettiva impossibilità di procedere alla demolizione delle parti costruite in difformità o in assenza di titolo senza incidere sulla stabilità dell'intero edificio.
Qualora l’abuso sia stato commesso all’interno delle Zone A (centri storici), ex d.m. n.1444/1968, in tale ipotesi il comune richiede all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali la valutazione circa l'alternativa tra la restituzione in pristino e l'irrogazione della sanzione pecuniaria, anche in assenza di specifici vincoli gravanti sull’immobile.
In caso di mancato riscontro nei 90 giorni, il comune provvede autonomamente. Anche in questo caso la sanzione avrà carattere meramente afflittivo e sarà applicabile, conseguentemente, la legge n.689/1981.
In ogni caso, la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria attiene alla fase dell’esecuzione dell’ordine di ripristino e presuppone la prova dell’impossibilità di demolire senza nocumento per la restante parte legittima dell’immobile.
Mentre l’ingiunzione di demolizione costituisce la prima ed obbligatoria fase del procedimento repressivo, il giudizio di natura discrezionale, circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria (art.33 co.2) può essere effettuato soltanto in un secondo momento, cioè quando il soggetto privato non ha ottemperato spontaneamente alla demolizione e l’organo competente emana l’ordine di esecuzione in danno delle ristrutturazioni realizzate in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire o delle opere edili costruite in parziale difformità dallo stesso: soltanto nella predetta seconda fase non può ritenersi legittima l’ingiunzione a demolire sprovvista di qualsiasi valutazione intorno all’entità degli abusi commessi e alla possibile sostituzione con la sanzione pecuniaria, sempre se vi sia stata la richiesta dell’interessato in tal senso.
La sanzione pecuniaria va disposta, in via alternativa, soltanto nel caso in cui sia oggettivamente impossibile procedere alla demolizione e, quindi, soltanto nel caso in cui risulti in maniera inequivoca che la demolizione, per le sue conseguenze materiali, inciderebbe sulla stabilità dell’edificio nel suo complesso senza che, pertanto, possano venire in rilievo aspetti relativi all’eccessiva onerosità dell’intervento.
Una differenza netta rispetto alla previsione disciplinata dall’art. 31, comma 5, del Testo Unico,
dove la facoltà di disporre la sanzione sostitutiva prescinde da qualsiasi valutazione circa l’interesse pubblico al mantenimento dell’opera, in quanto dipende soltanto da accertamenti oggettivi di natura tecnico-costruttiva.
Un regime più severo viene previsto per gli abusi compiuti in relazione ad immobili tutelati sotto l’aspetto culturale ed ambientale, che presentano un grado maggiore di offensività rispetto a quelli incidenti sul patrimonio edilizio non vincolato.
In questo caso, la sanzione demolitoria e quella pecuniaria sono applicate in maniera cumulativa, poiché per gli immobili vincolati, il ripristino è imposto dalla prevalente esigenza di tutela derivante direttamente dall'imposizione del vincolo.

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