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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.

Commento
Il primo comma si occupa del caso di annullamento del permesso di costruire.
Viene infatti specificato che nei casi in cui l’amministrazione non possa provvedere con l’adozione delle c.d. sanzioni ordinarie – di rimozione dei vizi delle procedure amministrative ovvero con la rimessione in pristino - la stessa, nella persona del dirigente o del responsabile dell’ufficio, può applicare la sanzione pecuniaria.
In particolare, tale sanzione deve riportare una motivazione che sia in grado di evidenziare i motivi secondo i quali l’amministrazione non ha potuto procedere con l’irrogazione della sanzione ordinaria della riduzione in pristino.
Per quanto attiene al quantum della sanzione pecuniaria, la norma specifica che l’ammontare è determinato dall’agenzia del territorio ed è dato dal valore venale delle opere – o delle parti di esse - realizzate abusivamente. Detta valutazione una volta notificata all’interessato e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
Quanto alle conseguenze il comma 2 specifica che il pagamento della sanzione pecuniaria irrogata dall’amministrazione produce un effetto sanante dell’opera, in quanto si producono i medesimi effetti della sanatoria ex art. 36 TUE. Diretta conseguenza di tale effetto è dunque la perdita per l’amministrazione del potere sanzionatorio.
In ultimo, il comma 2-bis, si limita a specificare che tutte le regola delineate dalla disposizione trovano applicazione anche con riguardo a vizi formali e/o procedurali relativi ad interventi edilizi subordinati alla presentazione della scia ex art. 23, comma 1, TUE.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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