T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 41 (L) - Demolizione di opere abusive

(n.d.r. articolo così sostituito dall'art. 10-bis della legge n. 120 del 2020)

1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione».

Commento
L’articolo in questione è stato al centro di un’ampia discussione che ha portato a diverse modifiche da parte del Legislatore, nonché di una pronuncia di illegittimità costituzionale da parte del Giudice delle Leggi.
Nella sua prima formulazione, l’articolo 41 disciplinava le modalità operative della demolizione d’ufficio delle opere abusive, che erano attribuite coerentemente con il sistema previsto dal Testo Unico alla competenza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale, mentre solo in seconda battuta era previsto un intervento del Prefetto, per lo specifico caso di impossibilità dell’affidamento dei lavori.
La norma veniva interamente sostituita dall’art.32 comma 49 – ter del d.l. 30 settembre 2003, n.269, attribuendo al Prefetto una sorta di competenza automatica all’esecuzione delle demolizioni non eseguite spontaneamente da parte del proprietario e del responsabile dell’abuso.
Con la sentenza della Corte Costituzionale 28 giugno 2004, n.196, il Giudice delle Leggi rilevava il contrasto dell’articolo 41, come riformato dall'arti. 32, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003, con il primo ed il secondo comma dell'art. 118 Cost.
La Consulta accogliendo il ricorso delle regioni ha affermato che “la disposizione in oggetto contrasta con il primo ed il secondo comma dell’art. 118 Cost., dal momento che non si limita ad agevolare ulteriormente l’esecuzione della demolizione delle opere abusive da parte del Comune o anche, in ipotesi, a sottoporre l’attività comunale a forme di controllo sostitutivo in caso di mancata attività, ma sottrae al Comune la stessa possibilità di procedere direttamente all’esecuzione della demolizione delle opere abusive, senza che vi siano ragioni che impongano l’allocazione di tali funzioni amministrative in capo ad un organo statale”. Ad avviso della Consulta, infatti, a differenza del testo vigente dell’art. 41 che “prevedeva le diverse procedure che il Comune poteva seguire in tutti i casi in cui la demolizione dovesse avvenire a cura dello stesso Comune (anche con l’intervento a sostegno di organi statali), con la possibilità, qualora si rivelasse impossibile l’affidamento dei lavori di demolizione, di darne notizia all’ufficio territoriale del Governo, il quale provvedeva alla demolizione”, la novella “prevede invece che il Comune, così come le amministrazioni statali e regionali, debbano trasmettere ogni anno al prefetto l’elenco delle opere da demolire e che il prefetto provveda all’esecuzione delle demolizioni”.
A fronte di tale pronuncia, si sono sviluppati due orientamenti dottrinali e giurisprudenziali:
1) l’intervento della Consulta avrebbe comportato la reviviscenza dell’originario art.41 del d.P.R. n.380 del 2001;
2) la pronuncia della Corte Costituzionale avrebbe portato alla cancellazione del citato articolo, lasciando la materia in esame disciplinata dall’art.32, comma 12, del d.l. 269/2003.
Nel 2020 il d.l. 16 luglio 2020 n.76 “decreto Semplificazioni” ha totalmente riformulato l’art.41 prevedendo il trasferimento della competenza in capo al prefetto “in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso”, in ciò discostandosi dall’attuale previsione in cui la prefettura viene chiamata in causa dal comune, solo laddove la procedura di gara per l’individuazione dell’impresa cui affidare l’intervento di demolizione, sia andata deserta. In buona sostanza, si passa da un sistema nel quale l’intervento della prefettura si limitava ad agevolare la demolizione delle opere abusive nell’ipotesi in cui il comune, pur avendo esercitato le proprie competenze, non era riuscito a raggiungere lo scopo ad una forma generalizzata di controllo sostitutivo in caso di inerzia del comune nell’esercizio di una competenza ad esso intestata per legge. Tale assetto, ad avviso dello scrivente, consente di superare i dubbi di costituzionalità che erano stati sollevati da alcune regioni su un precedente tentativo del legislatore di trasferire la competenza sulle demolizioni degli abusi edilizi in capo alle prefetture, superando stalli ed inefficienze.

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