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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici

1. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
2. Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
3. Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, eseguiti in assenza della stessa.
3-ter. Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

Commento
La norma in commento richiamando quanto già disciplinato dall’art. 45 della l.85/47, così come modificato dal d.l. 85/146, convertito nella l.85/298, pone il divieto alle aziende erogatrici di servizi pubblici, di somministrare forniture a favore di fabbricati privi di permesso di costruire o di SCIA sostitutiva, comminando la nullità del contratto e sanzioni amministrative al funzionario stipulante.
Il divieto introdotto dalla l.85/47 e ripreso dal testo unico dell’edilizia non è una novità nel panorama normativo italiano, poiché esso trova il suo precedente nell’ultimo comma dell’art. 15, l.77/10, c.d. legge Bucalossi.
Un primo problema interpretativo si pone in merito alla nozione di servizio pubblico, più precisamente, per quali tipologie di servizi incomba sulle aziende erogatrici il divieto di somministrazione.
A riguardo si registrano opinioni discordanti, in quanto una parte della dottrina restringe il campo di applicazione del divieto a quei servizi per i quali le aziende erogatrici stipulino contratti di somministrazione e dunque acqua energia elettrica e gas, (l’inclusione nella lista dei servizi telefonici non è pacifica) escludendo le prestazioni erogate secondo modelli negoziali diversi o regolati da rapporti di natura pubblicistica (come la raccolta dei rifiuti o i servizi di fognatura).
Mentre un secondo orientamento, invece, accogliendo un’interpretazione più ampia, estende il divieto a tutte le aziende, pubbliche e private, che erogano servizi pubblici che costituiscono dotazione per l’abitabilità e l’agibilità dell’opera edilizia abusiva i servizi destinati all’utilità del fabbricato abusivo, indipendentemente dal tipo di contratto stipulato con il fornitore.
Alla luce di tale definizione, sono da escludersi dal divieto tutti quei servizi pubblici che non hanno come riferimento l’opera abusiva ma i suoi abitanti.
Un secondo problema interpretativo riguarda la tipologia di opere edilizie per cui viene vietata alle aziende erogatrici la somministrazione dei servizi pubblici.
Anche in questo caso la dottrina si dimostra discordante. Secondo una prima corrente dottrinale, il divieto riguarderebbe esclusivamente le opere edificate senza permesso di costruire e nelle ipotesi ex art.22, co. 3 t.u. ed. mentre di diverso risulta essere quella parte della dottrina che pone il divieto anche nelle ipotesi di opere costruite in totale difformità rispetto al titolo edificatorio, così come a quelle eseguite nonostante l’annullamento o la sospensione del permesso rilasciato.
Per quanto riguarda le fattispecie per cui il divieto è applicabile, secondo parte della giurisprudenza di merito, quest’ultimo dovrebbe colpire solo i costruttori e gli abitanti di opere abusive in malafede.
L’art.48 prevede una serie di fattispecie, cui corrispondono obblighi, anche di natura, che gravano su colui che richiede un determinato servizio pubblico.
La prima riguarda le opere la cui costruzione è posteriore al 30 gennaio 1977 e per le quali non è stato stipulato alcun contratto di somministrazione prima del 17 marzo 1985.
In tal caso il richiedente del servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
In questo caso è sufficiente che il richiedente presenti copia di una fattura rilasciata dall’azienda erogatrice a testimonianza del fatto che il richiedente già usufruisce del servizio.
Di diverso avviso la fattispecie residuale riguardante le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977.
Il richiedente in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
Secondo il co. 3 bis le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 1, eseguiti in assenza della stessa.
L’ultimo comma, aggiunto nel 2003, prevede a carico delle aziende erogatrici di pubblici servizi l’ulteriore obbligo di comunicare al Sindaco le richieste di allaccio effettuate per gli immobili compresi nel territorio comunale, con indicazione dei relativi titoli edilizi.
Tale disposizione ha la dichiarata la finalità di rafforzare lo svolgimento della vigilanza edilizia, consentendo al Comune di operare un controllo incrociato anche in relazione alla stipulazione di nuovi contratti di fornitura che siano formalmente provvisti della dichiarazione sostitutiva di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Infine, deve considerarsi nullo il contratto di somministrazione di servizi pubblici stipulato in mancanza della documentazione disposta dall’art.48.
Tuttavia, la dottrina ammette che il contratto nullo possa essere convalidato qualora la mancata produzione, da parte degli estremi dei provvedimenti autorizzatori previsti dall’articolo in commento, ossia il titolo edificatorio o di sanatoria, non sia dovuto alla sua inesistenza.
Di tutt’altro avvisa una parte della dottrina che accogliendo una nozione di nullità meramente espansiva, sostiene che essa debba colpire il contratto anche nei casi in cui siano richiamanti oltre che documenti nulli, anche le false dichiarazioni contenute nell’atto notorio, equivalenti all’assenza del permesso di costruire.

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