T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Art. 9 - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica

1. Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a) gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b) fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.

Commento
Tutti i comuni sono tenuti a pianificare l’assetto urbano affinché siano eseguiti interventi edilizi all’interno del loro territorio.
La norma in questione, al comma 1, deroga rispetto a quanto sopra, disponendo che è possibile realizzare interventi edilizi anche all’interno di enti comunali che non hanno approvato uno strumento urbanistico (PRGC).
Nello specifico la disposizione, facendo salve le norme di settore di cui alle leggi regionali e al Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs 42/2004), consente nei comuni senza strumenti urbanistico generale:
• interventi, ex art. 3, comma 1, lett. a), b) e c) TUE, di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo all’interno delle singole unità immobiliari o parti di esse;
• fuori dai centri abitati, interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro ovvero, in caso di interventi a destinazione produttiva, il limite non deve superare un decimo dell’area di proprietà.
Diverso invece è il contenuto del comma 2, in cui a mancare non è il PRGC bensì la strumentazione urbanistica di attuazione. In questo caso, infatti, vengono consentiti, all’interno delle singole unità immobiliari o parti di esse, anche interventi di ristrutturazione edilizia, ex art. 3, comma 1, lett. d) TUE. La seconda parte del comma prevede poi che tali ultimi interventi possono essere effettuati anche se riguardino globalmente uno o più edifici e se modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti. Tuttavia, in tali casi il titolare del permesso si deve impegnare, mediante atto trascritto a favore dell’ente comunale:
1. a praticare, a propria cura e spese, in relazione alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune stesso;
2. a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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