T.U. Edilizia
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D.P.R. 380/2001. Testo Unico Edilizia. Articolo 49 (L) - Disposizioni fiscali

1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.

Commento
Oltre alle sanzioni penali e amministrative il TUE prevede anche delle conseguenze fiscali (sanzioni tributarie) per gli interventi abusivi eseguiti. L’art. 49, comma 1, infatti afferma che le attività edilizie abusive comportano l’impossibilità di beneficiare degli incentivi fiscali normativamente previsti.
Nello specifico, per la norma, gli interventi edilizi abusivi sono intesi quelli:
1. realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso;
2. realizzati sulla base di un titolo successivamente annullato.
Tuttavia, la norma fa salva l’applicazione dei vantaggi fiscali nel caso di abusi di scarsa rilevanza, per i quali vige il medesimo limite di tollerabilità di cui all’art. 34-bis TUE.
Difatti se le violazioni delle altezze, distacchi, cubature o superficie coperta non superano il 2% delle misure prescritte o indicate all’interno degli strumenti urbanistici (programma di fabbricazione, PRGC o piani esecutivi) i vantaggi fiscali possono comunque trovare applicazione.
A livello applicativo, al comma 2, è previsto l’obbligo a carico dell’amministrazione comunale di notiziare – con apposita segnalazione – l’amministrazione finanziaria entro 3 mesi dalla conclusione delle opere, dalla presentazione della scia ovvero dall’annullamento del titolo, affinché quest’ultima possa procedere con il recupero delle somme. Dalla data di ricezione della segnalazione anzidetta decorre per l’amministrazione tributaria un termine prescrizionale di 3 anni per il recupero delle imposte fiscali indebitamente godute dal beneficiario (cfr. comma 3).
Il comma 4 infine prevede una tutela degli aventi causa in caso di revoca o decadenza del beneficio fiscale, viene affermato che il committente – quale responsabile dell’abuso - è tenuto a dover risarcire tutti i danni nei confronti degli stessi aventi causa.

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Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo Unico per l'edilizia, contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina...

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