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Decreto 12 aprile 2019: le modifiche al Codice Prevenzione Incendi in uno schema riepilogativo

All'interno un documento di approfondimento realizzato da Fondazione Promozione Acciaio dove si riassumono tutte le modifiche apportate dalla norma.

Come ormai noto il Decreto 12 aprile 2019 contiene una serie di significative modifiche al Codice di Prevenzione incendi del 3 agosto 2015.
Sull'argomento INGENIO ha già proposto alcuni approfondimenti. Di seguito un documento di approfondimento realizzato da Fondazione Promozione Acciaio dove si riassumono tutte le modifiche apportate dalla norma.


impiantistica antincendioGli obiettivi del DM 12 aprile 2019

Gli scopi dell’emanazione del DM 12 aprile 2019 e delle modifiche proposte nel CCTS 9 aprile 2019, redatto anche in funzione delle segnalazioni ricevute dagli Ordini professionali, sono i seguenti:

  • Migliorare la leggibilità del testo (spostamento di parti di testo, accorpamento di argomenti affini, aggiunta di ulteriori definizioni e richiamo delle definizioni negli argomenti pertinenti);
  • Migliorare la comprensibilità del testo (aggiunta di note esplicative, aggiunta di esempi nei casi più complessi, aggiunta di disegni);
  • Articolare maggiormente le soluzioni conformi in modo da renderle più aderenti alle reali necessità e quindi meno onerose;
  • Fornire sistematici indirizzi circa il ricorso alle soluzioni alternative;
  • Risolvere alcune criticità riscontrate;
  • Inserire alcuni elementi per un migliore raccordo con le RTV pubblicate e quelle in via di approntamento

Ampliamento del campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi

Il Decreto prevede l'ampliamento del campo di applicazione del codice attraverso le seguenti modifiche:

  1. L'articolo 2 del Codice è stato completamente riscritto come segue: Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative). — 1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2 -bis.
  2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
  3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
  4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attivi-tà di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività.
  5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

Schema riepilogativo applicazione “Approccio Codice”

schema-riepilogativo-applicazione-approccio-codice.jpg

Le modifiche nella sezione "GENERALITÀ"

La sezione "Generalità" ha visto le seguenti modifiche:

  • Fatta chiarezza tra valutazione del rischio di incendio e attribuzione dei profili di rischio [G.2.6]
  • Eliminata distinzione attività normate/non normate, unificata la metodologia generale di progettazione [G.2.6.1]
  • Rivisitati i metodi di progettazione e i metodi aggiuntivi di progettazione della sicurezza antincendio [G.2.7]
  • Introdotto il concetto di disponibilità superiore per gli impianti di protezione attiva ai quali viene affidata le certa riduzione del rilascio di energia (taglio della curva RHR(t)) con il conseguente risparmio delle altre misure della strategia antincendio [G.2.10.2 e M.1.8]
  • Incrementati i dati per l'attribuzione semplificata dei δα alle attività [tabella G.3-2]
  • Forniti indirizzi riguardanti la trattazione del Rischio Ambiente [G.3.4]

Le modifiche nella sezione "STRATEGIA"

  • Affrontate le problematiche afferenti la rischiesta di reazione al fuoco dei cavi e delle condotte preisolate [tabella S.1-8]
  • Prevista la possibilità di avere compartimenti multipiano anche a quote superiori alla quota del piano di riferimento tra 12 e 32 metri purché il dislivello tra i piani non superi i 7 m [tabella S.3-7]
  • Apportate alcune modifiche ai valori massimi delle compartimentazioni e prevista una riduzione in caso Rambiente significativo [tabella S.3-6]
  • Aggiornate allo standard internazionale le regole per i dispositivi di apertura delle porte [tabella S.4-6]
  • Risolto problema dei corridoi ciechi attraverso lo scorporo di una porzione dei percorsi protetti o a prova di fumo che sbarcano direttamente in un luogo sicuro o in compartimento nel quale è possibile disporre di due vie d'esodo indipendenti in compartimenti distinti o in uno stesso compartimento con le caratteristiche di filtro. La lunghezza massima della porzione di percorso da scorporare dal corridoio cieco è funzione della densità di affollamento, del massimo affollamento previsto e di alcune misure di protezione [S.4.8.2]
  • Estese casistiche per le larghezze minime delle vie d'esodo orizzontali e verticali [tabella S.40-30 e S.4.34]
  • Aggiornata la metodologia per la determinazione del numero di estintori [tabella S.6-5]
  • Introdotti i sistemi di ventilazione orizzontale forzata del fumo e del calore (SVOF) finalizzati a favorire le operazioni di soccorso [S.8.6]
  • Fornite indicazioni per l'accesso al piano dei soccorritori [S.9.6]

Sul sito di Fondazione Promozione Acciaio la continuazione dell'articolo

Contenuti a cura della Commissione per la Sicurezza delle Costruzioni in Acciaio in caso d'Incendio di Fondazione Promozione Acciaio