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Riforma Fiscale: le novità per lavoro autonomo e lavoro dipendente

Il reddito derivante da attività artistiche o professionali sarà la differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività.

Il Governo ha approvato in esame preliminare, nel Consiglio dei Ministri 79/2024 del 30 aprile scorso, la nuova Riforma Fiscale (revisione IRPEF e IRES) che interessa da vicino anche i professionisti.

Nello specifico, il provvedimento è un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 111/2023), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

 

Redditi da lavoro dipendente

Le esclusioni dalla formazione del reddito da lavoro dipendente si ampliano per includere i contributi e i premi versati dal datore di lavoro per i familiari dei dipendenti.

Questi contributi riguardano prestazioni relative al rischio di non autosufficienza nella vita quotidiana o a gravi patologie, anche sotto forma di assicurazioni.

Inoltre, mentre si attende l'introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, è prevista un'indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti nel mese di gennaio 2025. Questa indennità è destinata a coloro che, nel corso del 2024, soddisfano le seguenti condizioni cumulative:

  • un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • la presenza di un coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, o almeno un figlio a carico nel caso in cui l'altro genitore sia assente o non abbia riconosciuto il figlio. Se il contribuente è separato o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, e questi non è coniugato o è separato, è richiesto almeno un figlio a carico;
  • un'imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti sui redditi da lavoro dipendente, esclusi pensioni e assegni equiparati.

 

Redditi da lavoro autonomo

Queste le principali novità:

  • si stabilisce il principio di onnicomprensività per la determinazione del reddito da lavoro autonomo, simile a quello applicato ai lavoratori dipendenti. Il reddito derivante da attività artistiche o professionali sarà la differenza tra tutti i proventi e i benefici ottenuti nel periodo di imposta e le relative spese sostenute per l'esercizio dell'attività. Inoltre, saranno escluse dal calcolo del reddito anche alcune somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico, nonché i riaddebiti ad altri soggetti delle spese sostenute per l'uso comune degli immobili e dei servizi ad essi collegati;
  • si conferma il principio di cassa per l'imputazione temporale dei redditi, quindi i compensi saranno considerati al momento della percezione e i costi saranno deducibili nell'anno in cui sono sostenuti effettivamente, salvo alcune eccezioni come gli ammortamenti, i canoni di leasing e le quote di TFR;
  • si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni in associazioni, società ed enti legati all'attività professionale o artistica;
  • viene introdotta una specifica disciplina sulla deducibilità delle spese relative ai beni e agli elementi immateriali utilizzati nell'esercizio delle attività artistiche e professionali;
  • si introduce il principio di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie riguardanti società tra professionisti, associazioni senza personalità giuridica e apporti in associazioni o società costituite per l'esercizio associato di arti e professioni.

 

L'applicazione temporale

Per quanto riguarda l'applicazione temporale delle nuove misure:

  • per i redditi da lavoro autonomo, le nuove regole si applicano dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • per le spese sostenute per incarichi e addebitate al committente, rimane in vigore la disciplina precedente fino al 31 dicembre 2024;
  • per l'imputazione temporale dei compensi soggetti a ritenuta, le nuove disposizioni si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti, se le dichiarazioni sono conformi alla nuova normativa, ferme restando le liquidazioni di imposta definitive.

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