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Decreto polizze catastrofali è legge: scadenza piccole imprese 31 dicembre 2025

L'obbligo assicurativo copre esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono

Le regole sulle polizze catastrofali obbligatorie sono cristallizzate nella legge di conversione del DL 39/2025, approvata definitivamente dal Senato il 21 maggo 2025 e in 'viaggio' verso la Gazzetta Ufficiale.


Le nuove scadenze per le polizze catastrofali

L'articolo 1 dispone, al comma 1, con riguardo alle imprese di medie dimensioni e alle piccole e microimprese, la proroga del termine entro cui stipulare i contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Nello specifico, tale termine viene differito dal 31 marzo 2025 al:

  • 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della Raccomandazione 2003/361 CE della Commissione del 6 maggio 2003;
  • 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della Raccomandazione medesima.

Per le imprese sopra menzionate, la disposizione (articolo 1, comma 102, della legge di bilancio 2024) secondo la quale l'inadempimento dell'obbligo di assicurazione viene considerato nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, trova applicazione a decorrere dalla data in cui sorge l'obbligo assicurativo.

Ma attenzione: per quel che riguarda le grandi imprese non sono previste sanzioni per ulteriori 90 giorni, per cui non si terrà conto dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di assicurazione nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali, fino al 30 giugno 2025.

 

Polizze catastrofali obbligatorie: la guida di ANIA

Devono stipulare la polizza catastrofale obbligatoria tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia. L'obbligo ricade anche su affittuario e utilizzatore dei beni: le polizze coprono, tra l'altro, terreni, fabbricati e macchinari ma non coprono merci e scorte di magazzino o danni indiretti.


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Parametri per i valori da considerare e immobili oggetto di condono

Come sottolineato nel dossier ufficiale del Senato, in sede referente sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni all'articolo 1 in particolare:

  • è stato definitoil parametro da assumere ai fini della determinazione del valore dei beni da assicurare. In particolare, tale valore coincide, per i beni immobili, con il valore di ricostruzione a nuovo, per i beni mobili, con il costo di rimpiazzo e, per i terreni interessati dall'evento calamitoso, con il costo di ripristino delle condizioni (comma 3-bis);
  • viene esclusa l'applicabilità dei limiti sullo scoperto o sulla franchigia massima pari al 15% del danno, nonché sulla proporzionalità dei premi al rischio per le grandi imprese e alle società controllate e collegate che soddisfano entrambi i requisiti, previsti dal DM 18 del 2025, alla data di chiusura del bilancio (comma 3-ter);
  • viene stabilito che che l'obbligo assicurativo copre esclusivamente gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio ovvero ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio ovvero oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono. La medesima disposizione esclude, inoltre, relativamente agli immobili non assicurabili alla luce di quanto sopra, la spettanza di indennizzicontributisovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali (comma 3-quinquies);
  • si dispone che l'indennizzo spettante in caso di evento catastrofale sia corrisposto al proprietario del bene, laddove l'imprenditore, in ossequio a quanto disposto dal medesimo comma, assicuri beni di proprietà di terzi impiegati nella propria attività di impresa e non già assistiti da analoga copertura assicurativa, comunicando al proprietario la stipula della polizza. La norma, peraltro, prevede che l'indennizzo percepito debba essere utilizzato esclusivamente per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità (comma 3-sexies).

IL TESTO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL POLIZZE CATASTROFALI  APPROVATO DAL SENATO E' SCARICABILE IN ALLEGATO

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