Decreto SCIA 2, ANCE: considerare le norme regionali
Secondo i costruttori edili, le semplificazioni e le modifiche a molte delle previsioni generali del DPR 380/2001 apportate dalle normative regionali vanno considerate nel riordino dei titoli abilitativi per l'edilizia previsti dal decreto SCIA 2
Non è possibile effettuare un corretto riordino dei titoli abilitativi per l'edilizia, dentro il decreto SCIA 2, senza tenere presente tutti i cambiamenti e le modifiche che le leggi regionali, negli ultimi anni, hanno apportato al Dpr 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia).
E' l'indicazione principale della memoria inviata alle commissioni parlamentari dall'associazione dei Costruttori (ANCE), che oltre ai dettagli riferiti al coordinamento con alcune discipline, chiede di considerare, per la preparazione della nuova tabella unica nazionale, l'assetto delle norme a livello locale.
Regolamenti e definizioni
Sotto osservazione dell'Associazione dei Costruttori c'è soprattutto la parte dove si prevede un riordino dei regimi amministrativi contemplati dal Dpr 380/2001 e, in questo quadro, l'adozione entro 90 giorni, con decreto del MIT, di un glossario unico che dovrebbe individuare per ciascuna tipologia di intervento il necessario titolo e regime amministrativo. "Il decreto – spiega ANCE - è condivisibile nella parte in cui procede al riordino del Dpr 380/2001 semplificando il regime amministrativo attualmente vigente caratterizzato da molteplici interventi normativi che si sono susseguiti in questi anni".
E' chiaro, che, secondo ANCE, siccome le regioni si sono mosse in maniera diversa negli ultimi anni, bisogna evitare che "il glossario, innestandosi su definizioni consolidate, si risolva in una semplificazione per alcuni e in una maggiore complicazione per altri". Un po' la stessa cosa che sta succedendo per la discussione del regolamento edilizio unico. Di fatto, la richiesta principale verte attorno al chiarimento delle modifiche apportate al Dpr 380/2001, delle quali bisognerà tenere conto.
Coordinamento col decreto SCIA e Conferenza dei Servizi
Un altro dei problemi delicati è la mancanza di coordinamento con due provvedimenti determinanti come il d.lgs 126/2016 (SCIA) e il d.lgs 127/2016 (Conferenza dei Servizi). "Dall'esame congiunto dei testi citati e dello schema di decreto - riferisce ANCE - emergono alcuni dubbi interpretativi e l'assenza di coordinamento in rapporto con normative di settore delle costruzioni".
La controversia, in merito alla Conferenza dei Servizi, è che nella Tabella A del nuovo decreto si specifica che ogniqualvolta sia necessario acquisire degli atti di assenso nell'ambito di Cila e Scia, sarà anche obbligatorio rivolgersi sempre allo sportello unico e convocare la conferenza di servizi. Secondo l'art.23 bis del Dpr 380/2001, però, per Scia e Cila c'è una mera facoltà di rivolgersi allo sportello unico. Anche nella parte relativa al permesso di costruire, inoltre, si riscontra un problema simile.
Titoli Abilitativi
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