BIM
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Decreto Semplificazioni 2021 e il BIM

Prime considerazioni sulla norma che prevede la possibilità di assegnazione di un punteggio premiale per l’utilizzo del BIM negli appalti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

BIM negli appalti PNRR e PNC: un analisi del DL Semplificazioni 2021

Il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 - rubricato “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (cd. DL Semplificazioni 2021) - tratta anche della metodologia BIM, vediamo di seguito in quali termini.

 

La norma

La norma di cui ci occupiamo l’articolo 48, comma 6, del DL. Essa è suddivisa in tre periodi, che trattano rispettivamente:

  • il punteggio premiale: “Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando di gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
  • le piattaforme interoperabili e i formati aperti non proprietari: “Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti”;
  • l’emissione di un ulteriore provvedimento attuativo: “Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo, assicurandone il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23”.

 

Inquadramento generale

La norma è collocata nel Titolo IV del DL Semplificazioni, che è dedicato ai Contratti Pubblici. In tale Titolo, l’articolo 48 si occupa di “Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC”.

Già da queste premesse si capisce che l’ambito di applicazione della disciplina che stiamo analizzando sono gli affidamenti rientranti:

  • nel PNRR, ossia “il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241”;
  • nel PNC ossia “Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR”.

L’ambito di applicazione è poi specificato meglio al primo periodo dell’articolo in commento, che fa riferimento “agli affidamenti di cui al comma 1”, ovverossia appunto “gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC” nonché, in aggiunta, “dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea”.

 

Contratti Pubblici: il DL Semplificazioni 2021 e il BIM

 

Il punteggio premiale per l'uso del BIM

La norma innanzitutto stabilisce - per le Stazioni Appaltanti che procedono agli affidamenti sopra descritti - la possibilità di assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (leggi “BIM”), previsti all’articolo 23, comma 1, lettera h), del Codice dei Contratti Pubblici.

Alcune prime considerazioni:

  • sulla base di una interpretazione testuale della norma (che si riferisce al “bando di gara” e alla “lettera di invito”), essa riguarda le modalità di valutazione delle offerte che verranno presentate dai concorrenti. Viceversa, non risulta incidere sulla diversa e più ampia tematica della progressiva obbligatorietà del BIM che resta ad oggi regolata nel DM 560/2017;

  • la previsione di una premialità collegata all’uso del BIM lascerebbe intendere che essa sia collegata a quelle gare in cui i concorrenti abbiano la possibilità di adottare - ovvero di non adottare - il BIM nella progettazione.

    In tal senso, la norma sembra richiamare, per il suo contenuto, la disposizione del Codice dei Contratti - in materia di progettazione - di cui all’articolo 23, c. 15, del D.Lgs. 50/2016 - che prevede che il capitolato speciale descrittivo e prestazionale comprende gli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara.

    Se il BIM fosse imposto come obbligatorio dalla Stazione Appaltante, la premialità avrebbe scarso significato, a meno che venga riferita non all’uso tout court del BIM (BIM on/off), ma alle modalità di implementazione e sviluppo dello stesso nell’ambito della commessa (come già tutt’ora accade con riferimento alla valutazione della offerta metodologica BIM).
  • in ogni caso, non vi è un automatismo tra utilizzo del BIM e previsione di un punteggio premiale. Nel senso che le Stazioni Appaltanti “possono” ma non “devono” prevedere l’assegnazione di un punteggio premiale. Valuterà quindi la Stazione Appaltante e se e come introdurre detto punteggio nella regolamentazione di gara. La mancata previsione della premialità sarebbe tuttavia un chiaro disincentivo all’uso del BIM.

 

Piattaforme interoperabili e formati aperti non proprietari

Gli strumenti BIM ai quali può essere attribuito il punteggio premiale “utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti”.

La precisazione del DL Semplificazioni riproduce regole note nel settore degli appalti pubblici con metodologia BIM, già riportate sia nel Codice dei Contratti Pubblici all’articolo 23, c. 13, sia nel DM 560/2017 all’articolo 4.

In altre parole: anche se proposto dal concorrente in sede di gara e perciò suscettibile di godere di un punteggio premiale da parte della Stazione Appaltante, l’uso del BIM dovrà essere comunque rispettoso delle regole generali di interoperabilità e non discriminazione dettate per l’adozione del BIM negli appalti pubblici.

 

Un ulteriore provvedimento attuativo

L’articolo 48 del DL Semplificazioni, al comma 6 ultimo periodo, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto, venga emesso un provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

La funzione del provvedimento è duplice:

  • stabilire “le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al primo periodo”;
  • assicurarne “il coordinamento con le previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato ai sensi del comma 13 del citato articolo 23”, ossia il DM 560/2017 che ha disciplinato le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà della metodologia BIM.

Oltre alla previsione di un nuovo provvedimento normativo sull’utilizzo del BIM, sicuramente necessario per costituire una disciplina organica per la gestione degli “appalti BIM” in parola, degna di nota a parere di chi scrive risulta la dicitura “non regolamentare” utilizzata dal legislatore, per qualificare la natura giuridica del D.M. 560 del 2017, al contenuto del quale la nuova disciplina dovrà coordinarsi.

Come sopra anticipato, sulla scorta della previsione normativa dell’art. 23 c. 13 del D.lgs 50/2016 è stato emesso il D.M. 560/2017 che ha stabilito le modalità e ha dettato i termini di progressiva adozione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture. Giova evidenziare come la sopra richiamata disciplina non facesse riferimento alla natura normativa dell’atto.

Viceversa, la ricostruzione sulla natura del DM 560/2017 è contenuta nel parere del Consiglio di Stato n. 1349 dello 02.05.2019, reso sull’aggiornamento delle Linee guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, in attuazione dell'articolo 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

In tale sede il Consiglio di Stato ha rilevato la natura normativa - e quindi regolamentare - del DM 560/2017, precisando appunto che “al decreto ministeriale va attribuita natura normativa in quanto: - reca disposizioni generali e astratte, dirette a destinatari indeterminabili a priori; - è idoneo alla ripetizione nell'applicazione (generalità) e capace di regolare una serie indefinita di casi (astrattezza); - conseguentemente, è dotato della forza giuridica idonea ad innovare l'ordinamento”.

Il DL 31 maggio 2021, n. 77, appare quindi assumere tra i suoi intendimenti anche quello di superare le incertezze sulla natura del DM 560/2017, attribuendo ad esso in via legislativa la natura di provvedimento “non regolamentare”.

Risulta in ogni caso opportuno, stante la sinteticità del disposto normativo in commento, attendere la pubblicazione del provvedimento ministeriale per avere una organica visione delle intenzioni del legislatore e dell’assetto finale derivante dalla disciplina in questione. 

In conclusione si segnala che il Decreto Legge n. 77 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Edizione Straordinaria del 31 maggio 2021, n. 129, con entrata in vigore a far data dal 1° giugno 2021.

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