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Decreto Superbonus: deroga per gli edifici terremotati e vecchie CILA-S 'salve' solo con i lavori effettuati

Il Decreto Stop Superbonus pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede una mini-deroga per gli edifici terremotati dei 140 comuni del cratere sisma e una nuova misura che blocca la possibilità delle cessioni o degli sconti in fattura per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura.

Alla fine è arrivato: il decreto-legge 39/2024 del 29 marzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 29 marzo e in vigore dal 30, ha messo nero su bianco le restrizioni finali sul Superbonus, chiudendo ogni rubinetto possibile (o quasi) su una maxi-detrazione che il nuovo Governo ha sempre dichiarato di non digerire.

Nell'ultima bozza, quella appunto pubblicata in Gazzetta Ufficiale, sono due le novità di rilievo: la mini-deroga per gli edifici terremotati dei 140 comuni del cratere sisma e la misura prevista dal comma 5 dell'articolo 1, che blocca la possibilità delle cessioni o degli sconti in fattura per per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024 non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura.

 

Edifici danneggiati dal sisma: deroga per 400 milioni

Lo stop alle cessioni del credito e agli sconti in fattura non si applicheranno agl immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, ma con un 'plafond' totale di 400 milioni, 70 dei quali dedicati al sisma del 2009.

La deroga, si legge nel testo, "trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009".

Spetterà al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare "il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Si tratta quindi di una mini-deroga, non totale ma per le spese ch verosimilmente si sosterranno nel 2024, e non per tutte fino al 31 dicembre 2025 come era previsto in precedenza.

 

I lavori salvi che possono ancora beneficiare di cessione o sconto in fattura

L'Agenzia delle Entrate segnala che il comma 2 prevede, comunque, un regime transitorio che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell'articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del DL 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame:

  1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati non da condomini;
  2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
  3. risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
  4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
  5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Questa deroga si applica anche alle spese sostenute per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110%, nonché per immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

Interventi di superamento barriere architettoniche

Il comma 4, invece, specifica che le disposizioni di cui all’art.2, comma 1-bis, secondo periodo, del DL 11/2023, relative agli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche, si applicano in relazione alle spese sostenute fino al 30 marzo 2024, precisando che le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data limitatamente agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

 

CILA-S e titoli abilitativi senza spese: niente cessione o sconto

L'altra novità dell'ultim'ora è rappresentata dal comma 5 dell'art.1, che riportiamo integralmente: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non e' stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori gia' effettuati"

L'Agenzia delle Entrate evidenzia in merito che, per gli interventi per i quali, al 30 marzo 2024, non sia stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati, la deroga prevista non si applica nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del DL 11/2023, ossia:

  • a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la Cila;
  • b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la Cila;
  • c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Né è concessa deroga infine per le ipotesi previste dallo stesso articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del DL 11/2023, ossia per interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato DL 34/2020, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legge 39/2024:

  1. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  2. per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

IL DECRETO-LEGGE 39/2024 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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