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Decreto Superbonus: stop ai crediti di imposta in compensazione per chi ha debiti sopra i 10 mila euro col Fisco

In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché per carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, per importi superiori ai 10 mila euro, è sospesa la possibilità di utilizzare in compensazione con F24 i crediti di imposta per interventi edilizi cedibili.

Il Decreto Superbonus è stato definitivamente convertito in legge nella giornata di giovedì 23 maggio ma ci sono delle misure che, peraltro 'esistenti' sin dalla sua prima versione, vale la pena ricordare singolarmente vista la rilevanza che comportano.

Una di queste è senza dubbio contenuta nell'articolo 4, il quale dispone la sospensione dell'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.

Ma vediamo tutto nel dettaglio con l'aiuto del dossier ufficiale della Camera.

 

Superbonus e altri bonus edilizi: sospensione dell'utilizzo in compensazione in presenza di iscrizione a ruolo di importi superiori ai 10mila euro

L'art.4 comma 1 prescrive che, in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché per carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate secondo le normative vigenti, inclusi quelli per il recupero di crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, o di crediti inesistenti (ai sensi dell’articolo 1, commi 421-423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600), per importi superiori a 10.000 euro, e per i quali sia già trascorso il 30esimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento senza provvedimenti di sospensione o in caso di decadenza dalla rateazione, viene sospesa la possibilità di utilizzare in compensazione con F24 (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) i crediti d’imposta per interventi edilizi cedibili ai sensi del medesimo articolo 121, presenti nella piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate.

La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi e, in tale ipotesi, rimangono fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito.


Debiti sopra i 100 mila euro col Fisco: divieto generale di compensazione con F24

L’art.4 comma 2, invece, dispone che per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa 'in generale' la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

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