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Direttore dei Lavori: quali responsabilità per le opere in difformità dal permesso di costruire? I confini

Cassazione: il direttore dei lavori deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica

Direttore dei Lavori: quante e quali responsabilità

In tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/2001, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

La responsabilità del direttore dei lavori: perimetro

Il principio - molto importante in materia urbanistica - è stato ricordato dalla Cassazione Penale nella sentenza 2833/2019 dello scorso 31 gennaio, che ha aggiunto alcuni 'paletti' determinanti quando si tratta di definire la responsabilità del direttore dei lavori. Nello specifico, il richiamato art. 29, comma 2 del DPR 380/2001 esclude la responsabilità del direttore dei lavori solo qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

Siccome "nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui lo stesso ricorrente ha sostanzialmente ammesso di non essersi sufficientemente interessato dell'esecuzione delle opere oggetto del permesso di costruire e non si è attivato né durante né dopo la loro esecuzione per segnalare e riparare la violazione", il ricorso è da cassare e il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l'abuso edilizio commesso.

Lastrico solare sul terrazzo dell'edificio: è abuso edilizio senza permesso

Nello specifico, si trattava della realizzazione, sul lastrico solare o terrazzo di un edificio, di un manufatto con funzioni di tettoia, "opera nuova avente una propria individualità fisica e strutturale richiede di regola il permesso di costruire" (ex multis, Sez. 3, n. 29252 del 05/05/2017, Rv. 270435; Sez. 3, n. 42330 del 26/06/2013, Rv. 257290).

Nel caso in cui, per la consistenza complessiva dell'opera edilizia di realizzare, lo strumento autorizzativo utilizzato sia il permesso di costruire, i giudici supremi aggiungono che "le eventuali difformità dell'opera realizzata dal permesso integrano il reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 380 del 2001, anche se riguardano porzioni dell'opera che, prese singolarmente, avrebbero potuto essere autorizzate con s.c.i.a. L'intervento edilizio deve, infatti, essere valutato nel suo complesso, in quanto incide sull'assetto del territorio, e non può essere parcellizzato artificiosamente in una moltitudine di "microinterventi", al fine di ottenere un regime autorizzatorio o sanzionatorio più favorevole".

Il giusto 'livello' dell'ammenda

L'unico motivo di ricorso fondato è il terzo: il Tribunale - precisano gli ermellini - dà infatti atto del carattere colposo e non doloso dell'illecito in concreto commesso, da ritenersi sostanzialmente ascrivibile a meri errori non scusabili di valutazione e, nonostante ciò, determina la pena base in euro 9000,00 di ammenda (misura prossima al massimo edittale di euro 10.329,00), giungendo poi ad una di riduzione della stessa ad euro 6000,00 per la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In altri termini, l'elevata misura della pena non trova alcuna logica corrispondenza con la non rilevante gravità del fatto.

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