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Distanze in edilizia: le norme nazionali prevalgono sempre su quelle locali

La Cassazione ha chiarito ancora una volta che, in ambito urbanistico e quindi di distanze in edilizia e tra costruzioni, le disposizioni urbanistiche nazionali (DM 1444/68) prevalgono sulle previsioni dei regolamenti locali

La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti è di 10 metri, come stabilito dal DM 1444/1968. A nulla valgono eventuali deroghe di regolamenti locali successivi. Da questo principio specifico, con la sentenza n.23136/2016 della Cassazione si evince anche il principio generale secondo cui, nelle distanze in edilizia o distanze tra costruzioni, prevale sempre la normativa nazionale.

Secondo i giudici supremi, che hanno accolto il ricorso di un proprietario del suolo, il quale ha citato per danni anche comune e provincia di riferimento per aver 'erroneamente' rilasciato la concessione edilizia in oggetto, le disposizioni nazionali in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi.

Nella sentenza si specifica che non sussiste illecito a carico delle PP.AA sopracitate, perché tale si configurerebbe soltanto qualora si verifichi un evento dannoso che incida su un interesse rilevante per l’ordinamento e che sia eziologicamente connesso ad un comportamento della PA caratterizzato da dolo o colpa.

Tornando alla concezione edilizia del caso di specie, rientrava nelle ipotesi di ristrutturazioni in ampliameno e di nuovi edifici, che consentiva di costruire alle medesime distanze dai confini degli edifici prospicienti ed insistenti sui lotti limitrofi all’area oggetto di intervento (distanze tra le costruzioni da 4,90 a 6 metri, balconi a distanza di 3 metri).

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