Cessione del Credito
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EcoBonus, Cessione del Credito: Misure straordinarie per un tempo straordinario

Vorrei avviare un ragionamento che mi auguro possa essere utile in fase di conversione in legge, per cercarne di migliorare le criticità ed ottimizzare le risorse che lo Stato ha messo in gioco:

Vorrei avviare un ragionamento che mi auguro possa essere utile in fase di conversione in legge, per cercarne di migliorare le  criticità ed ottimizzare le risorse che lo Stato ha messo in gioco:  siano tutte utilizzate nel miglior modo possibile, “da buon padre di famiglia”, senza che un Tremonti qualsiasi torni a ricordarci che “l'ecobonus non può essere un bancomat!”.

 

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Il Decreto Legge “Rilancio” intende rilanciare l'economia italiana, anche attraverso uno scossone al mondo dell’edilizia.

Due gli obiettivi del DL Rilancio nel settore edilizio:

  1. una detrazione fiscale del 110%  a favore di:
    • persone fisiche proprietarie di abitazioni unifamiliari, in cui stabilmente risiedono;
    • interi condomìni,  a prescindere dalle destinazioni d’uso dei singoli appartamenti e dalle caratteristiche dei  relativi proprietari (che possono essere persone o società);
  2. la possibilità di cessione del credito d'imposta maturato a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia  e di riqualificazione energetica.

 

Ecobonus 110%

Oggi ogni cittadino italiano, che possiede l’immobile in cui vive stabilmente, ha disponibile una somma considerevole da spendere, nel periodo 1° luglio 2020 – 31 dicembre 2021, che può superare € 150.000 ad abitazione.

È infatti possibile sommare:

  • € 60.000 per interventi di realizzazione di un cappotto e sostituzione dei serramenti,
  • € 30.000 per la sostituzione della centrale termica,
  • € 30.000 per la installazione di un impianto con pannelli solari termici,
  • € 48.000 per la posa di impianto fotovoltaico, qualche altro migliaio di euro per la installazione di batterie per l’accumulo dell’energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici e la posa di colonnine di ricarica di auto elettriche.

Un decreto di prossima emanazione stabilirà le prestazioni energetiche che dovranno raggiungere gli interventi (l’ennesima riedizione delle tabelle a corredo delle varie normative a partire dalla legge 296 del 2006), certamente in riduzione rispetto ai parametri oggi vigenti: se uscirà a breve non costituisce un problema per una positiva applicazione del DL Rilancio.

Il decreto rimanda anche ai criteri ambientali minimi, oggi obbligatori per la pubblica Amministrazione, relativi ai materiali isolanti: il punto 2.4.2.9 del DM 11 ottobre 2017 (GU del 6 novembre 2017) ne descrive molto precisamente le caratteristiche in termini di salubrità e contenuto di materiale riciclato, un ottimo stimolo a favore dell’ambiente.

 

La mancanza di un tetto di spesa ammissibile: un problema ?

Un problema, a mio avviso, è costituito dall’assenza di qualsiasi indicazione di tetto di spesa ammissibile, se non  per i pannelli fotovoltaici (€ 2.400 per ogni kW di potenza nominale) o per gli accumuli (€ 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo).

Cerco di spiegarmi meglio:

se decidessi di  realizzare un cappotto, sostituire la caldaia ed installare pannelli solari e serramenti, l’unico limite economico è costituito dalla somma complessiva degli interventi, pari ad € 120.000 .

La mancanza di un tetto di spesa per i singoli componenti comporta, a mio avviso, due potenziali problemi:

  • a fronte di una domanda in forte crescita, i prezzi unitari rischiano di aumentare senza controllo, soprattutto se con un buon utilizzo del credito di imposta l’intervento si configura  del tutto gratuito per il proprietario;
  • la sovrafatturazione ai limiti della capienza con inserimento, di fatto ma occultate, di spese non incentivate nella misura del 110% o non incentivate affatto (lascio alla fantasia del lettore la loro individuazione).

Il Decreto legge Rilancio ha stabilito “salomonicamente”  che dovrà essere affidata all’asseverazione di un tecnico abilitato non solo il  rispetto dei requisiti energetici (obbligo presente fin dal 2007, che non costituisce alcun problema) ma anche “la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”, senza fornire alcun riferimento oggettivo!

Senza dilungarmi ad illustrare le difficoltà che un professionista può incontrare nell’asseverare congruità economiche senza alcun preciso riferimento ed in un mercato che rischia di essere in forte tensione, mi permetto di formulare una proposta: il DL Rilancio ha rinviato ad un decreto ministeriale l’obbligo di stabilire i requisiti energetici degli interventi incentivati; perché non demandare a questo decreto anche la definizione dei tetti massimi di spesa ammissibili per ogni tipologia di intervento, così come del resto viene fatto dalla Tabella 5, Allegato II al  DM 16 febbraio 2016, il cosiddetto Conto Termico 2.0? 

II governo ha stabilito che questa decreto veda la luce entro 30 giorni; non è un tempo sufficiente per aprire un confronto con le associazioni di categoria e stabilire un giusto valore per i cappotti, i serramenti, gli isolamenti in copertura, le caldaie o le pompe di calore?

 

La Cessione del credito

L'altro importante strumento previsto dal DL Crescita è la possibilità di cedere sotto forma di credito d’imposta la detrazione relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (è noto che per le persone fisiche fa testo la data del bonifico bancario, indipendentemente dalla data in cui sono stati effettivamente effettuati i lavori) per interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio (detrazione pari al 50% di interventi effettuati da persone fisiche su immobili a destinazione residenziale);
  • efficienza energetica – ecobonus (con le aliquote ordinarie del 50% o 65%  o straordinarie al 110%, compresi i pannelli fotovoltaici e le batterie di accumulo);
  • sismabonus.

Come sappiamo la detrazione può essere ceduta:

  • al fornitore, che applica uno sconto di importo pari alla detrazione in fattura, che lo recupera sotto forma di credito di imposta direttamente o attraverso una successiva cessione alle banche o intermediari finanziari;
  • alle banche o altri intermediari finanziari, per trasformarlo in liquidità immediata con la quale fare fronte alle spese per l’intervento di riqualificazione effettuato.

Sicuramente la prima ipotesi che consente, di fatto, la totale gratuità dell’intervento è la più appetibile.

Come sono attrezzate le nostre imprese e fornitori per offrire ai possibili clienti questa possibilità? Fino a che punto le banche si impegneranno per sostenere le piccole e medie imprese, che costituiscono lo scheletro della nostra economia, in questa nuova sfida?

E’ noto che nelle aree metropolitane alcune grandi imprese hanno già stretto accordi con alcuni giganti delle utilities che vendono energia per fare squadra in questo mercato, sostenute certamente dalla grande liquidità a disposizione.

Ma, azzardo, all'orizzonte potrebbero comparire “intermediari finanziari” con importanti disponibilità liquide per sostenere i costi di realizzazione degli interventi di  riqualificazione energetica, realizzati da imprese magari a loro collegate, ripagate da ingenti somme sotto forma di credito di imposta.

Una grossa somma a titolo di credito di imposta potrebbe consentire agli  “intermediari finanziari” di offrire ulteriori servizi immateriali attraverso i quali aumentare il proprio fatturato ed incrementare i propri utili, senza dover versare l’IVA incassata e non pagare tasse perché compensate dal credito di imposta acquisito.

Non vado oltre, lascio alla razionale immaginazione del lettore proseguire nel percorso della filiera finanziaria….

E’ oltremodo importante, quindi, che venga posta una attenzione particolare ed imposta una precisa tracciabilità delle filiere “impresa – intermediari finanziari” e dei loro titolari effettivi a tutela della imprenditoria  sana e del mercato libero.

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