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Eliminazione e spostamenti di tramezzature e modifiche prospettiche: basta la CILA e senza c'è solo una multa

Consiglio di Stato: la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria

Le opere edilizie interne non vanno mai demolite - al massimo scatta una sanzione - quando trattano della diversa distribuzione degli ambienti mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio.

L'assunto, importante e quanto mai ricorrente, è contenuto nell disposto della sentenza 5354/2020 del Consiglio di Stato, dove si sottolinea che un'attività del genere è manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori-CILA (originariamente ai sensi dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6-bis del dpr 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata).

Ne deriva che, in tali ipotesi, l’omessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo.

Modifiche del prospetto e diversa distribuzione degli ambienti

Il TAR Lazio, con sentenza 12096/2017, respinta l’eccezione di improcedibilità proposta dal Comune, accoglieva il ricorso introduttivo, limitatamente alle parti del provvedimento di demolizione relative alla cantina e all’aumento della volumetria, mentre lo respingeva con riferimento alla chiusura delle finestre; quanto ai motivi aggiunti, li dichiarava improcedibili con riferimento all’aumento volumetrico (stante l’accoglimento del corrispondente motivo di ricorso principale), e li accoglieva per difetto di istruttoria e motivazione con riferimento alla chiusura delle finestre.

Contro questa sentenza ha proposto appello il Comune, chiedendone l’integrale riforma, deducendo tra l'altro che:

  • b) con riferimento all’aumento volumetrico: l’ampliamento contestato non poteva non considerarsi quale variazione essenziale ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera h), della legge della Regione Lazio n. 15 del 2008, in quanto l’intervento realizzato violava la vigente normativa in materia antisismica perché realizzato in assenza della prescritta autorizzazione;
  • c) con riferimento alla chiusura delle finestre: le giustificazioni addotte dagli istanti erano state apprezzate dall’Amministrazione la quale aveva affermato che il relativo diniego, anche dopo le ragioni addotte nel supplemento informativo di cui alla relazione tecnica del 14 giugno 2016, proprio in merito al rapporto aero-illuminante, erano superate dalle motivazioni già riportate nell’impugnato provvedimento; in applicazione a quanto previsto dall’art. 5 del decreto-ministeriale 5 luglio 1975, il rispetto della superficie finestrata minima doveva essere verificata per ogni singolo ambiente, contrariamente a quanto ritenuto dal tecnico di parte, secondo cui la stessa andrebbe riferita alla superficie totale dell’immobile.

Tramezzature e opere interne

Il provvedimento di demolizione in ordine alle opere interne, trattandosi di una tipologia di intervento che può essere assoggettata, in base alla disciplina di cui all’art. 6-bis del dpr 380/2001, alla sola sanzione pecuniaria. Questo perché:

  • la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori (originariamente ai sensi dell’art. 6, comma 2, ed ora dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380 del 2001, che disciplina gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata);
  • in tali ipotesi, l’omessa comunicazione non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo.

Se, quindi, le tramezzature lasciano inalterati i parametri edilizi, essi sono realizzabili con CILA.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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