Tramezzature: l'eliminazione e lo spostamento è attività di manutenzione straordinaria
Tar Campania: la diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell'edificio, costituisce attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori asseverata
L'omessa comunicazione di un intervento riferito alla diversa distribuzione degli ambienti interni mediante eliminazione e spostamenti di tramezzature che non interessa le parti strutturali dell'edificio non può giustificare l'irrogazione della sanzione demolitoria che presuppone il dato formale della realizzazione dell'opera senza il prescritto titolo abilitativo, poiché si tratta di attività di manutenzione straordinaria soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori, originariamente in forza dell'art. 6, comma 2, ed ora dell'art. 6 bis del dpr 380/2001, che disciplina gli interventi subordinati a CILA.
E' quanto affermato dal Tar Campania con la sentenza 4895/2018 dello scorso 23 luglio, che ha accolto il ricorso contro un'ordinanza di demolizione di opere interne le quali non hanno prodotto aggravio urbanistico posto che, come emerge dalla stessa ordinanza impugnata, sono rimasti inalterati i volumi, le superfici ed i prospetti esterni.
Tramezzature: le discriminanti per l'attività di manutenzione straordinaria
I giudici amministrativi campani precisano altresì che qualora questo stesso intervento interessi parti strutturali del fabbricato (ma non è questo il caso), la disciplina applicabile, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. a), del dpr 380/2001, è quella della segnalazione certificata di inizio attività, la cui mancanza comporta, parimenti, l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 del dpr 380/2001.
A rinforzo, nella sentenza si sottolinea quanto precisato in materia dal Consiglio di Stato, ossia che "è illegittimo il provvedimento comunale con il quale è stata ingiunta la demolizione di alcune opere di modificazione delle tramezzature interne, di spostamento di un servizio igienico e di eliminazione di un precedente ambiente, ritenendole erroneamente, ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380, interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, atteso che detti interventi non hanno condotto ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso rispetto al precedente. Si tratta, infatti, di opere interne all'unità abitativa e, come tali, di manutenzione straordinaria".
LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF