Gli Architetti aggiornano il Codice deontologico
Alla luce della Sentenza del Consiglio di Stato, VI Sezione, n.238 del 22 gennaio 2015 e della Cassazione Penale, II Sezione, n. 1172 del 21 gennaio 2014 il CNAPPC (Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori) ha ritenuto necessario procedere alla modifica del proprio Codice deontologico.
Oggetto delle modifiche l’articolo 11, che variando i commi 2, 3, 4 e 5, garantiscono il corretto svolgimento della professione e, per il suo tramite, la compiuta realizzazione del compito che la Società affida all'Architetto, Pianificatore, Paesaggista, Conservatore, Architetto Iunior e Pianificatore Iunior.
Di seguito il nuovo testo dell'articolo 11 aggiornato con le modifiche:
"1. Il Professionista nell'esercizio della professione e nell'organizzazione della sua attività, è tenuto a rispettare le leggi dello Stato, l'ordinamento professionale e le deliberazioni dell'Ordine.
2. La concorrenza deve svolgersi secondo i principi stabiliti dall'ordinamento, comunitario e interno, e dalle norme deontologiche che lo attuano. E' vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza.
3. Il Professionista deve provvedere agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, ai sensi della L. 14.9.2011 n. 148.
4. Il Professionista è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività professionale, solo quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della categoria professionale.
5. Costituisce grave violazione deontologica, lesiva della categoria professionale, ogni reato punito con norme penali relativo a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, nonché per concorso nell'associazione di tipo mafioso."