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Gravi difetti dell'opera: la corretta decorrenza per la denuncia annuale

Cassazione: il termine annuale previsto per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata, decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera

Il termine annuale previsto, a pena di decadenza, dall'art. 1669, primo comma del Codice civile per la denuncia dei gravi difetti dell'opera appaltata, decorre dal giorno in cui il committente (o l'acquirente) abbia conseguito un apprezzabile grado di conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti stessi e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 24486/2017 del 17 ottobre scorso, che ha accolto il ricorso dei due appaltatori contro il pagamento a titolo di risarcimento dei danni per gravi difetti dell'opera edilizia loro appaltata a cui li aveva condannati la Corte di Appello di Napoli.

Il ricordo, al primo motivo, enuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669, cpv. c.c., in relazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., in quanto la Corte partenopea ha fatto decorrere il termine di prescrizione dell'azione prevista da tale norma dal deposito della relazione del c.t.u. depositata in giudizio, poiché solo in tale momento il committente avrebbe conseguito un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei vizi e della loro imputabilità agli appaltatori. Per contro, sostiene la ricorrente, in tanto il dies a quo del termine in questione può decorrere da una relazione tecnica, in quanto quest'ultima preceda il giudizio, cioè sia stata compiuta in sede stragiudiziale o di accertamento tecnico preventivo ante causam.

Per la Cassazione è il motivo è fondato: nell'affermare il sopracitato principio di diritto, la suprema Corte "ha, così, cassato la pronuncia del giudice di merito che aveva fatto decorrere il termine decadenziale de quo dal giorno del deposito della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso della causa di merito – e non anche dalla data della citazione a giudizio dell'appaltatore -, osservando come la proposizione di un'azione giudiziaria introdotta mediante citazione a giudizio non possa non implicare, da parte del committente, l'ormai avvenuta conoscenza dei vizi lamentati, conoscenza che costituisce addirittura un prius logico rispetto alla citazione stessa".