Superbonus
Data Pubblicazione:

I serramenti, “una spina nel fianco” del Superbonus 110%

Ordine & Superbonus

Il Prof. Adriano Cecconi docente di economia dell'Università Cà Foscari di Venezia ci ha fornito un prezioso contributo inerente le problematiche che nascono dal legame tra "serramenti e Superbonus".

A seguire il testo integrale della nota ...

legno_pvc.jpg

Fino dalla sua emanazione, la normativa del superbonus 110% ha destato non pochi dubbi applicativi, in parte risolti grazie ad interventi sia sul piano legislativo che su quello interpretativo.

In quest’articolo ci si concentrerà su un aspetto particolarmente rilevante negli interventi di risparmio energetico: la sostituzione dei serramenti.

Si ricorda, come tutti oramai sapranno, che la sostituzione degli infissi è un intervento “trainato” e che per poter accedere al superbonus sarà necessario eseguire congiuntamente un “intervento trainante” (es. sostituzione caldaia centralizzata per il condominio, sostituzione caldaia per le abitazioni unifamiliari o installazione di un cappotto termico) e realizzare il salto di almeno due classi energetiche.

Inoltre, è bene rammentare che il requisito fondamentale per accedere agli incentivi del Superecobonus 110% è la presenza di un impianto di riscaldamento, conforme ai requisiti richiesti dalla normativa vigente, negli ambienti in cui sono programmati i lavori di riqualificazione energetica.

Quando ci siamo trovati di fronte ad una mera sostituzione senza modifica della forma e/o della dimensione delle finestre, tutto è sempre risultato molto chiaro: la nostra azione è sempre stata perfettamente in linea con il dettato normativo e fin dalla comparsa del superbonus sapevamo di poter far accedere la sostituzione degli infissi alla detrazione del 110% purché in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa (salto di due classi energetiche e presenza di almeno un intervento c.d. trainante). 

Anche qualora fossero state necessarie delle piccolissime modifiche dimensionali delle forometrie, strettamente necessarie (es. per via della posa di un cappotto termico o per permettere l’installazione di un impianto di riscaldamento a pavimento per quanto riguarda, per esempio, le porte finestre), e comunque non eccedenti il 2%, era chiara la possibilità di inserire i serramenti tra le agevolazioni spettanti. 

Vi sono state e ci sono tutt’ora, però, delle altre casistiche, dove la ristrutturazione edilizia del fabbricato eseguita ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001 così come novellato dal Decreto Semplificazioni, include la modifica delle dimensioni e/o della posizione delle finestre. Come “sbrogliare”, dunque, la matassa? 

Per comprendere se anche modificando le superfici finestrate, l’operazione sui serramenti sia agevolabile, dobbiamo discernere tra due diversi scenari:

-    Nel caso di demolizione e ricostruzione, purché questa rientri nella definizione di ristrutturazione, possiamo modificare dimensione e posizione degli infissi facendoli comunque rientrare nell’incentivo del superbonus 110%, sempre purché in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa. Si ricorda che ai fini del risparmio energetico sarà agevolabile solo il volume riscaldato ante intervento[1]

-     “per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile fruire dell'superecobonus anche nell'ipotesi di interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio energetico.”[2]

Ci si augura che nel futuro vi sarà la possibilità di applicare l’incentivo anche qualora si aumenti la superficie vetrata senza ricorrere alla demolizione e ricostruzione, in quanto tale ampliamento dei serramenti è spesso funzionale ad ottenere il rapporto illuminante minimo richiesto dalla normativa per il cambio di destinazione d’uso in abitativo. Sicuramente, con l’efficienza energetica raggiunta dagli stabili grazie ai numerosi interventi fatti con il Superbonus 110%, si potrebbe così incoraggiare ancora di più il riutilizzo di spazi già esistenti, pur sempre nel rispetto del risparmio energetico.

Tuttavia, non si può far a meno di constatare che in questi mesi il Superincentivo del 110% ha fatto “passi da gigante”, aprendosi a numerose applicazioni, fino a poco tempo fa precluse.

Nonostante l’autore abbia messo in gioco tutto il suo sapere e aggiornamento, non si assume alcuna responsabilità su quanto qui riportato. Per accedere con sicurezza agli incentivi fiscali del superbonus 110% è necessario richiedere una consulenza dedicata al proprio caso ad un professionista di fiducia


[1] Risposta n. 423/2021 dell’Agenzia delle Entrate: Circa la possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all'incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 1156, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che «a differenza del "Supersismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla parte eccedente il volume anteoperam». […]“Con specifico riferimento all'intervento di sostituzione degli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi, in forza di quanto previsto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell'Allegato 1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. "decreto Asseverazioni") debbano essere indicate le informazioni relative alla situazione post intervento.”

[2] Risposta n. 524/2021 dell’Agenzia delle Entrate

 

PROF. ADRIANO CECCONI

 

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più