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Indagini finanziarie & Professionisti: le nuove regole non hanno effetto retroattivo

Indagini finanziarie & Professionisti: le nuove regole non hanno effetto retroattivo

Rubrica a cura di EUROCONFERENCE – Articolo di Marco Bargagli
 
Con il D.L. 193/2016 (cd. decreto fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 il legislatore ha introdotto importanti novità in tema di accertamenti bancari.
L’intervento normativo segue l’orientamento della Corte Costituzionale, espresso con la sentenza 24 settembre 2014, n. 228, ove la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione di redditività dei prelevamenti nella parte riconducibile ai compensi percepiti da parte dei lavoratori autonomi.
 
Tale autorevole pronuncia prende le mosse dalla fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali confluite sui conti bancari intestati ai professionisti.
 
Simmetricamente, si è reso necessario modificare l’articolo 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/1973 con eliminazione (solo per i professionisti) della presunzione di redditività dei prelevamenti non giustificati.
 
Di contro, per i soggetti operanti in regime di reddito di impresa, la presunzione di redditività dei prelievi non giustificati attualmente opera oltre determinate soglie specificatamente previste dalla legge.
 
L’attuale contesto giuridico di riferimento [in base alla nuova formulazione dell’articolo 32, comma 1, n. 2) del D.P.R. 600/1973], prevede che gli uffici delle imposte possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti e alle operazioni bancarie acquisiti ai sensi delle disposizioni di Legge.
I dati e gli elementi relativi ai rapporti e alle operazioni bancarie acquisiti da parte dell’Amministrazione finanziaria possono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (quali maggiori ricavi), se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta ovvero che non hanno rilevanza allo stesso fine.
 
Quindi, le entrate non giustificate transitate sui conti correnti bancari intestati al contribuente, vengono considerate come “maggiori ricavi imponibili” con conseguente “rettifica in aumento” del reddito del soggetto passivo d’imposta.
 
Per quanto riguarda i prelievi non giustificati, sono altresì posti come ricavi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.
 
Tale ultima previsione riguarda unicamente i soggetti titolari di reddito di impresa in quanto, per i professionisti, la presunzione di redditività dei prelevamenti è stata completamente eliminata.
 
Di conseguenza, con effetto dal 3 dicembre 2016:
  • non è più contemplata la presunzione legale relativa ai prelevamenti non giustificati a carico dei professionisti;
  • con esclusivo riguardo agli imprenditori, comprese le ditte individuali, a fronte di prelievi non giustificati di importo superiore a euro 1.000 giornalieri e a euro 5.000 mensili, opera la presunzione di evasione fiscale [articolo 32, comma 1, n. 2), del D.P.R. 600/1973].
Ciò posto, in relazione alle novità introdotte dal decreto fiscale l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E/2017, ha chiarito che le nuove disposizioni riguardanti i limiti quantitativi non sono retroattive, ma saranno poste a base delle rettifiche ed accertamenti, quali maggiori ricavi, solo a partire dal 3 dicembre 2016, data di entrata in vigore della legge di conversione 225/2016.
 
Inoltre, le modifiche intervenute all’articolo 32 del D.P.R. 600/1973 riguardano solo i prelevamenti e non anche i versamenti, come sembrava desumersi dai lavori parlamentari e dal correlato iter legislativo che ha comportato la rilevante modifica legislativa.
Infatti, come osservato da parte dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo 32 del D.P.R. 600/1973, come modificato dal D.L. 193/2016, prevede che sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili”.
 
Quindi, la lettera della norma interviene solamente sui prelievi non giustificati e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono “presunzione di reddito” qualora non risultassero “giustificati”.