Intelligence e Notarizzazione: come cambia il Mercato della Costruzione e dell’Immobiliare
Una nota del prof. Angelo Ciribini
L’evento organizzato il 15 Aprile da Team System su BIM & Blockchain ha evidenziato, ad avviso dello scrivente, un passaggio non banale legato all’operato dei progettisti e dei direttori dei lavori che agiscano per conto di una committenza che ponga il ciclo di vita dell’opera che abbia commissionato al centro dei propri sforzi.
Qui si esplicita al suo massimo grado la nozione di «centralità del progetto» che ci attende nel prossimo futuro, come, per primo, Phil Bernstein ha illustrato: quella secondo cui remunerazioni e responsabilità dei professionisti (e degli imprenditori) saranno riconosciute in un tempo dilatato, sulla scorta dei livelli delle prestazioni e dei gradimenti offerti dagli utenti.
Se, dunque, finalmente l’umanesimo insito nella cultura progettuale e professionale potrà finalmente dispiegarsi completamente, la centralità dei caratteri fruitivi sarà chiave fondante degli impegni contrattuali.
Il ricorso alla Blockchain e alla Distributed Ledger Technology nel settore della costruzione e dell’immobiliare
Il ricorso alla Blockchain e alla Distributed Ledger Technology, attualmente presente soprattutto in funzioni certificative per, ad esempio, tutelare la qualità di prodotti alimentari ad elevata qualità o per la logistica delle catene di fornitura, si propone di inserirsi perfettamente nel settore della costruzione e dell’immobiliare secondo diverse modalità inerenti a questo obiettivo.
A prescindere, tra le altre, da quelle legate alle transazioni che si riferiscono all’acquisto o alla locazione di immobili, vi è un importante filo conduttore che riguarda la formulazione di contratti computazionali (inizialmente di fornitura e di posa in opera) legati all’assemblaggio o all’installazione di componenti edilizi e impiantistici, direttamente o indirettamente sensorizzati e interconnessi.
Il legame che intercorre tra contratti computazionali e registri distribuiti è, peraltro, stato recentemente oggetto di atto legislativo.
Smart Contract e Blockchain secondo la Legge 12/2019
Gli Smart Contract sono, infatti, oggi definiti dalle Legge 12/2019 come un «programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Analogamente, la stessa legge definisce la Blockchain come le «tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract», intendendo per tecnologie «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili».
Laddove, come accadrà nel prossimo futuro, e come già evidenziato dallo Smart CE Marking e dalla avvenire norma EN sui Product Data Template, le BIM Library riferite ai mercati internazionali saranno divenute digital marketplace basati su algoritmi raccomandativi riferiti a componenti edilizi e impiantistici sensorizzati e interconnessi, si avranno, appunto, Smart Contract, i cui contenuti computazionali si relazioneranno ai dati strutturati derivanti, in tempo reale, dai componenti stessi, dati che, sotto il profilo della direzione dei lavori, soggettiva e, soprattutto, oggettiva, saranno immediatamente notarizzati, consentendo una completa, univoca e inalterabile tracciabilità, conducendo a stati di avanzamento lavori e a certificati di pagamento dalla natura self executing.
In questo modo, a certezza di richiesta e di prestazione corrisponderà celerità e interezza della remunerazione.
Notarizzazione e Intelligence alla base dei Living Built Asset
Tutto ciò, peraltro, come dimostrato dal prototipo che il DICATAM ed eLux Lab dell’Università degli Studi di Brescia stanno realizzando in collaborazione con atenei di altri Paesi, aziende multinazionali ed ESEB/ANCE Brescia, non si riferisce solo al contratto di sola esecuzione o di integrazione tra progettazione ed esecuzione (originariamente, per ora, di fornitura e posa in opera), ma si estende pure ai Performance-Based Contract, segnatamente agli Energy Performance Contract).
Queste attività che l’Ateneo Bresciano sta perseguendo su più ampia scala, come dimostra l’innovativo Business Model legato alla Riqualificazione del Condominio Cognitivo, sviluppato nel programma di ricerca ELISIR, in collaborazione con altri partner scientifici, industriali e finanziari, si legano a un più generale sforzo, in corso ovunque nel Mondo, di rendere i quadri legislativi e regolamentari completamente machine readable e di fare sì che gli oggetti contenuti nei modelli informativi dispongano di una propria «intelligenza» per relazionarsi semi-automaticamente nei modelli informativi, in coerenza con esigenze di personalizzazione delle soluzioni progettuali e di logica contrattuale.
Notarizzazione e Intelligence sono, infatti, alla base dei Living Built Asset e della loro gestione tramite Digital Twin.
Come sostiene mediaticamente molto bene ENEL, lanciando la propria proposta di riqualificazione degli edifici condominiali, contano «soluzioni all’avanguardia per integrare i progetti di Smart Lighting con altri servizi a valore aggiunto centrati sui bisogni dei cittadini».
In parole povere, i tradizionali «prodotti» del settore delle costruzioni, che presentano margini di redditività insufficienti, sembrano destinati a essere sostituiti da «servizi» a elevato valore aggiunto.
Si tratta, tuttavia, di fuoriuscire da una logica, come sosterebbe Stefano Quintarelli, di «realtà materiale» per aderire a una dimensione di «realtà immateriale»: una formidabile allerta per progettisti, produttori e costruttori?