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Interventi edilizi in zona sismica: deposito del progetto allo sportello unico comunale sempre obbligatorio

Cassazione Penale: in zona sismica, va comunicato al SUAP/SUE, con deposito del progetto, qualsiasi tipo di intervento edilizio

Cassazione Penale: in zona sismica, va comunicato allo sportello unico del comune, con deposito del progetto, qualsiasi tipo di intervento edilizio

In zona sismica il deposito del progetto edilizio relativo all'intervento presso il SUAP/SUE del comune è sempre obbligatorio, anche se questo non è strutturale. L'importantissimo principio è contenuto nella sentenza n.39335/2018 del 31 agosto della Corte di Cassazione Penale, che di fatto allarga al massimo i confini dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art.93 del dpr 380/2001.

Si considera, quindi, a rischio di impatto sulla stabilità della struttura tutto quello che non è manutenzione ordinaria: non conta il materiale utilizzato, il tipo di opera realizzata, la natura pertinenziale o precaria dell'intervento.

Interventi edilizi in zona sismica: non conta se sono 'lievi'

Nel caso di specie, i lavori edilizi hanno comportato, secondo quanto ritenuto dal giudice del merito, la emersione, previo sbancamento del terreno, di tre lati, precedentemente interrati, di un preesistente edificio regolarmente assentito, con la realizzazione di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati, il terrazzamento della parete di terra rimasta alle spalle di uno di tali tre lati e fino ad un'altezza di sei metri e lo spostamento di una rampa di accesso la fondo.

Tali lavori avevano quindi fatto emergere un manufatto in precedenza interrato:per la difesa, la costruzione (il manufatto originario) era regolare e l'intervento edilizio non riguardava parti strutturali. Per la Cassazione no, poiché la norma intende salvaguardare la pubblica incolumità e la natura del materiale usato e delle strutture realizzate è irrilevante, così come lo è la precarietà dell'intervento, perché la comunicazione in questione è pensata per consentire un controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione su tutto ciò che è realizzato in zona sismica. In ultimo, la Corte suprema sottolinea che per le stesse ragioni "si è ritenuto non assuma neppure rilevo la natura pertinenziale dell'intervento (Sez. 3, n. 7353 del 3/5/1995, Catanzariti, Rv. 202079)".

Peraltro, in un caso, riguardante la collocazione di cartellonistica autostradale, si è avuto modo di precisare ulteriormente che anche interventi apparentemente "minori" possono assumere concreto rilievo sul piano della pericolosità e che nella valutazione relativa a tale aspetto concorrono, con l'elemento dimensionale, anche altri elementi, quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, ecc. in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica. Aggiungendo, altresì, che da tale valutazione non si può prescindere neppure per le zone in cui il grado di sismicità non sia particolarmente elevato (così Sez. 3 n. 24086/2012, cit.).

I richiamati principi sono stati successivamente ribaditi con riferimento a muri di semplice recinzione costruiti con "forati" (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016 (dep. 2017), Aliberti, Rv. 269303) ed alla chiusura di una veranda mediante mattoni del medesimo tipo (Sez. 3, n. 48950 del 4/11/2015, Baio, Rv. 266033), escludendosi anche ogni possibilità di deroga per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali (Sez. 3, n. 19185 del 14/1/2015, Garofano, Rv. 263376). Si è anche espressamente escluso che l'applicabilità della disciplina antisismica riguardi i soli edifici in cemento armato.

Interventi edilizi in zona sismica: il principio di diritto

In definitiva, per la Cassazione, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.

Ne deriva che anche la trasformazione di un sottotetto in vano abitabile, in zona sismica, esige quindi il deposito preventivo del progetto, poiché il concetto di costruzione va esteso a qualsiasi intervento edilizio, così come per l'apertura di finestre o per interventi su parti di muratura che non siano strutturali.

Con questa pronuncia, viene di fatto messo un freno definitivo all'interpretazione che spesso le Regioni davano su alcuni interventi in zona sismica. La comunicazione, quindi, riguarda qualsiasi intervento.

Omessa comunicazione per lavori edilizi in zona sismica: cosa succede?

Chi non adempie all'onere sopracitato si espone a un'ammenda: l'omesso preavviso d'inizio attività in zona sismica, in quanto reato istantaneo, si consuma nel momento in cui inizia l'attività e si prescrive in cinque anni.

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