Viene dedicato all’argomento un focus suddiviso in quattro articoli a cura di ICMQ Spa. Qui di seguito il primo.
UN QUADRO SULLA NORMATIVA VIGENTE RELATIVA ALL’ACCIAIO AD USO STRUTTURALE
Nel Dm 14/01/2008 (Nuove norme Tecniche per le Costruzioni), cogente dal 1° luglio 2009, si stabilisce che i materiali e i prodotti impiegati nelle costruzioni per uso strutturale devono essere:
- identificati e qualificati sotto la responsabilità del produttore;
- accettati dal direttore dei lavori mediante la verifica della qualificazione ed eventuali prove sperimentali.
In particolare si può configurare il caso in cui un prodotto possa essere marcato CE, il caso in cui esso debba essere sottoposto ad una qualifica secondo le NTC, infine il caso in cui sia necessario un benestare tecnico nazionale o europeo.
Il direttore dei lavori, in fase di accettazione, dovrà verificare che i prodotti siano supportati dalle necessarie qualifiche e documentazioni tecniche (cfr. Dm 14/01/08 cap. 11.1).
Per quel che concerne l’acciaio, esso viene disciplinato al capitolo 11 paragrafo 3 delle Norme Tecniche delle Costruzioni.
Nel paragrafo vengono inclusi acciai per strutture in calcestruzzo armato, acciai per strutture metalliche e per strutture composte (acciai laminati, acciai per getto, acciaio per strutture saldate, bulloni e chiodi, connettori a piolo, acciai inossidabili).
Sono previste tre forme di controllo obbligatorie:
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione e a carico del produttore (acciaieria);
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture e a carico del centro di trasformazione (per es. officine di lavorazione di carpenterie metalliche, centri di trasformazione di acciaio per c.a.);
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione e a carico del direttore dei lavori (costruttore).
Le definizioni delle Norme Tecniche delle Costruzioni (Dm 14/01/08)
Lotti di produzione
Si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 tonnellate.
Forniture
Sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
Lotti di spedizione
Sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
Centro di trasformazione
Un impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni. Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati da documentazione prevista dalle Norme tecniche.
Ognuno dei soggetti coinvolti è tenuto, per le parti di propria competenza, ad eseguire controlli e non può acquisire i controlli del livello precedente per ridurre quelli a proprio carico. Tutte le forniture di acciaio per le quali non sussista l’obbligo della marcatura Ce devono essere accompagnate dalla copia dell’attestato di qualificazione del Servizio tecnico centrale, che può essere utilizzato senza limitazione di tempo. Vale la pena ricordare che operare quale produttore o trasformatore senza la qualifica o l’attestato di deposito dell’attività presso il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei Lavori pubblici equivale a commettere un illecito. L’elenco dei centri di trasformazione dell’acciaio e delle carpenterie che hanno le carte in regola è disponibile nella sezione ‘certificazioni e qualificazioni’ del sito www.cslp.it.
Il riferimento a tali presupposti deve essere riportato sul documento di trasporto e le forniture effettuate da un eventuale commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
Di seguito si elencano alcune tra le norme tecniche che si applicano ai materiali metallici normalmente impiegati in cantiere. Tranne l’acciaio saldabile per cemento armato, la cui norma - pure armonizzata - non è mai stata pubblicata in Gazzetta ufficiale europea, tutti questi prodotti sono soggetti a marcatura Ce obbligatoria:
- acciaio saldabile per cemento armato (Uni En 10080:2005);
- prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali (Uni En 10025:2005);
- profilati cavi finiti a caldo di acciai non legati e a grano fine per impieghi strutturali (Uni En 10210:2006);
- profilati cavi formati a freddo di acciai non legati e a grano fine per strutture saldate (Uni En 10219:2006).
Nel 2009 è stata pubblicata la norma UNI EN 1090-1 che consente la marcatura CE delle strutture di acciaio e di alluminio.
Per questa norma è stato inizialmente previsto un periodo, tra gennaio e luglio 2012, di coesistenza sul mercato sia di prodotti marcati Ce sia di prodotti qualificati secondo le procedure nazionali; poi questo periodo transitorio è stato prolungato sino al 1° luglio 2014.
Stando all’ultima edizione della Gazzetta Ufficiale Europea, entro tale data tutti i produttori di elementi di carpenteria metallica ad uso strutturale dovrebbero certificare il proprio Fpc in conformità alla norma UNI EN 1090-1. Tuttavia è facile verificare che non tutte le aziende del settore hanno ottenuto la certificazione necessaria per apporre la marcatura CE. Anzi, a volte ci si trova di fronte ad officine che non hanno ancora l’attestato di deposito dell’attività presso il Servizio Tecnico Centrale del ministero dei Lavori pubblici, adempimento obbligatorio già dall’entrata in vigore delle NTC del 2008.
Un approfondimento delle prescrizioni contenute nella norma Uni En 1090-1 e parti collegate sarà oggetto di un prossimo articolo.