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L’obbligo assicurativo previsto dal Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni)

articolo sull’obbligo assicurativo a carico dei professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche e sull’effettiva consistenza e finalità della “Polizza Merloni”.

A ormai vent’anni dall’emanazione della cosiddetta Legge Merloni (L. 109 del 11/02/1994 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" detta Merloni dal nome del suo creatore Francesco Merloni, Ministro dei Lavori Pubblici del Governo Ciampi), ancora non sono del tutto chiare le idee sull’obbligo assicurativo a carico dei professionisti incaricati della progettazione di opere pubbliche e sull’effettiva consistenza e finalità della “Polizza Merloni”.
 
Dopo varie modifiche e integrazioni alla originaria L.109/94, dal 2006 la disciplina relativa ai contratti degli appalti pubblici è stata raccolta in modo organico, in attuazione delle direttive comunitarie sui lavori pubblici, nel Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.193 del 12/04/2006) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R. n.207 del 05/10/2010) che regolamentano tutte le fasi in cui si articola il processo di realizzazione di un’opera pubblica, tra cui anche la fase di progettazione conservando, pressoché invariato, l’obbligo assicurativo introdotto dall’originaria Legge Merloni.
L’art.132 comma 2 del D.Lgs 163/2006 precisa infatti che i professionisti titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, pertanto, lo stesso decreto, all’art. 111 ribadisce l’obbligatorietà della stipula di una polizza assicurativa con precise caratteristiche che di seguito riassumiamo in forma schematica per maggiore chiarezza.
Chi deve stipulare la polizza.
Sono tenuti alla stipula della “Polizza Merloni” i soggetti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva di lavori pubblici e quindi l’obbligo riguarda:
-   il singolo libero professionista
-   la pluralità di liberi professionisti associati
-   le società di professionisti
-   il raggruppamento temporaneo che la staziona appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Non sussiste invece l’obbligo in caso di incarichi diversi come ad esempio la progettazione preliminare, la direzione lavori o il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
E’ necessaria una singola polizza per ogni singolo incarico.
Quali rischi copre la polizza.
La “Polizza Merloni” copre solo due rischi:
- le nuove spese di progettazione dell’opera o di parte di essa ossia i costi di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato,
- maggiori costi per le varianti di cui all’art. 132, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006 ossia per quelle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera (o della parte di opera progettata) in conseguenza ad errori od omissioni del progetto esecutivo imputabili a colpa professionale. Per maggiori costi si intende la differenza tra i costi che la stazione appaltante deve sostenere per la realizzazione dell’opera a seguito della variante ed i costi che avrebbe dovuto affrontare per l’esecuzione se il progetto posto a base di gara fosse stato esente da errori ed omissioni.
Attenzione quindi che la “Polizza Merloni” non copre tutti gli altri rischi professionali derivanti dallo svolgimento dell’incarico e quindi non copre nemmeno i danni materiali (danneggiamento e/o distruzione di cose compresi i danni materiali alle opere progettate), corporali (morte e lesioni personali) e tutti gli altri danni patrimoniali diversi dalle nuove spese di progettazione e dai maggiori costi sopra precisati che devono pertanto essere coperti dalla polizza di responsabilità civile professionale base ormai obbligatoria per tutti i liberi professionisti dal 15/08/2013.
Quando deve essere stipulata la polizza.
Con riguardo alle tempistiche sono previste due fasi:
- al momento della sottoscrizione del contratto con la stazione appaltante, il soggetto incaricato della progettazione posta a base di gara e/o della progettazione esecutiva di un’opera pubblica deve produrre la cosiddetta lettera di impegno ovvero una dichiarazione di una Compagnia assicurativa contenente l’impegno a rilasciare la “Polizza Merloni” alla data dall’approvazione del progetto oggetto dell’incarico stesso.
- alla data di approvazione del progetto (ovvero il momento in cui la stazione appaltante approva il progetto e liquida la parcella al professionista)il soggetto incaricato deve presentare la vera e propria polizza.
Al momento della partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dell’incarico di progettazione non è invece necessario presentare né la lettera di impegno né, tantomeno, la polizza.
Durata della polizza.
Secondo quanto previsto dalla norma, la garanzia decorre dalla data di inizio lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio che deve aver luogo entro 12 mesi dall’ultimazione dei lavori o dall’emissione del certificato di regolare esecuzione.
Massimale di polizza.
La legge fissa anche il massimale della polizza che non può essere inferiore:
-  al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di euro (IVA esclusa),
- al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2,5 milioni di euro, per lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di euro (IVA esclusa).
 
Come si è detto la stipula della polizza è obbligatoria e vale la pena sottolineare anche che la legge prevede espressamente che la mancata presentazione da parte dei progettisti esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

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