Data Pubblicazione:

L’oggetto della polizza di responsabilità civile professionale

Uno degli aspetti più importanti di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale è costituito dall’ “oggetto dell’assicurazione”

Il ruolo, l’attività, le opere e i danni

 

Dopo aver brevemente inquadrato, nei precedenti articoli, il problema della responsabilità civile derivante dallo svolgimento di una professione intellettuale ed aver evidenziato i motivi dell’opportunità di tutelarsi con una Polizza di Responsabilità Civile Professionale (motivi che vanno ben oltre il mero obbligo di legge), approfondiremo ora, e nei prossimi articoli, diversi importanti aspetti da tenere in attenta considerazione nella valutazione dell’adeguatezza di una polizza alle esigenze specifiche di ciascun professionista.

Uno degli aspetti più importanti di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale è costituito dall’ “oggetto dell’assicurazione” che, per i liberi professionisti in ambito tecnico, si può suddividere fondamentalmente in:
- Tipologia di “ruolo” rivestito dall’assicurato,
- Tipologia di “attività” svolta dall’assicurato,
- Tipologia di “opera” assicurata,
- Tipologia di “danno” assicurato.
Per ognuna di queste tipologie la Polizza può contemplare limitazioni (sottolimiti di indennizzo, scoperti, franchigie e altre condizioni particolari) di cui l’assicurato deve essere ben consapevole per non rischiare di avere spiacevoli sorprese in caso di sinistro, quando sarebbe troppo tardi per porvi rimedio.
Ma procediamo per punti.

Tipologia di “ruolo” assicurato
Il libero professionista che opera nel campo tecnico è chiamato ad operare ed assumere diversi tipi di “ruolo” nell’adempimento del proprio incarico professionale, nel senso che può agire in diverse “vesti” (ad esempio in qualità di progettista, di direttore lavori, di collaudatore, di consulente, di coordinatore per la sicurezza in progettazione e/o esecuzione, di Responsabile dei Lavori, di certificatore, di C.T.U. o C.T.P. o anche di semplice collaboratore di altri professionisti ...).
Ebbene, alcune polizze limitano la copertura assicurativa ai ruoli di progettista, direttore lavori e collaudatore escludendo (o rendendo facoltative) le altre tipologie di “ruolo”.
Una buona polizza non dovrebbe distinguere tra le diverse tipologie di “ruolo” che di volta in volta l’assicurato assume, ma ricomprendere automaticamente tutti i “ruoli” che lo stesso risulti abilitato ad assumere ai sensi di leggi e regolamenti che disciplinano l’esercizio della professione e tutti i ruoli ad essi compatibili e/o connessi compresi quelli per i quali non è richiesta una particolare abilitazione.

Tipologia di attività assicurata
La professione tecnica abbraccia moltissime tipologie di attività che dipendono innanzitutto dalla specializzazione e dal settore in cui opera il professionista stesso: attività relative alla progettazione architettonica, strutturale, impiantistica, meccanica, informatica, attività volta all’ottenimento di autorizzazioni amministrative, attività urbanistica, attività di perizia, contabilità, catasto, rilievo topografico e moltissime altre ancora.
Una buona polizza non dovrebbe distinguere tra le diverse tipologie di “attività”, ma ricomprendere tutte le attività per le quali il professionista risulti abilitato e tutte le attività ad esse compatibili e/o connesse comprese quelle per le quali non è richiesta una particolare abilitazione.
Alcune polizze, invece, escludono o limitano la copertura assicurativa a determinati tipi di attività escludendone (o rendendo opzionali) altre.

Tipologia di opera assicurata
I professionisti che operano nel campo tecnico possono occuparsi di opere molto diverse per tipologia, complessità e valore e sono tante le polizze che prevedono dei limiti sotto questo aspetto.
Sono quasi sempre escluse, per esempio, le grandi opere quali dighe, ferrovie, aeroporti e opere subacquee, ma può capitare che vi siano dei limiti anche relativamente ad altri tipi di opere meno “importanti”: esistono polizze, per esempio, che fanno riferimento alle classi di opere previste dalle Tariffe Professionali includendone solo alcune ed escludendo, di conseguenza, tutte le altre.
Alcune polizze prevedono inoltre un limite di valore delle opere, assicurando cioè solo le opere di valore complessivo inferiore ad un determinato importo.
Una limitazione nella tipologia di opere è molto pericolosa non solo perché l’assicurato deve ricordarsi, al momento dell’assunzione dell’incarico, quali siano le opere escluse dalla copertura, ma anche perché spesso tali limiti non sono univocamente definiti lasciando molto spazio a dubbi e interpretazioni: ad esempio non è sempre chiaro se il valore limite sia riferito al valore complessivo dell’opera o alla singola parte di opera di competenza del professionista (es. strutture, impianti ecc).

Tipologia di “danno” assicurato
Esistono diverse tipologie di danno possibili:
- Danni Corporali: lesioni fisiche di qualunque gravità, fino alla morte,
- Danni Materiali: danneggiamento di qualsiasi entità a cose o animali,
- Danni Patrimoniali: qualsiasi pregiudizio economico diverso da danni materiali e corporali,
- Danni Morali, Danni Biologici, Danni Psichici: qualsiasi danno diverso da danni materiali e corporali che non comporti un pregiudizio al patrimonio di terzi ma che procuri sofferenza morale o psichica.
L’assicurato deve valutare molto attentamente la polizza relativamente alle tipologie di danno coperte perché ci possono essere sottolimiti di indennizzo e limitazioni di vario genere. Con riferimento ai danni materiali, per esempio, spesso sono esclusi dalla copertura base i danni relativi alle opere progettate, dirette e/o collaudate e i danni alle opere nelle quali e/o sulle quali si eseguono i lavori e, quand’anche tali danni vengano ricompresi previo pagamento di un premio aggiuntivo, la copertura è limitata al crollo, rovina totale o gravi difetti che compromettano in maniera certa e definitiva la stabilità dell’opera.
Con riferimento invece ai danni patrimoniali sono spesso esclusi la mancata rispondenza dell’opera all’uso, il fermo attività e/o il mancato guadagno, il mancato rispetto e/o l’errata interpretazione di vincoli urbanistici e regolamenti e anche queste garanzie, quando vengano ricomprese a richiesta dell’assicurato, sono soggette a sottolimiti di indennizzo o scoperto a volte anche molto ingenti.

Credo sia evidente, nonostante la sintesi dell’analisi, l’importanza di una verifica dei contenuti della polizza, con riferimento a ciascuno dei punti di cui sopra (ruolo, attività, opere e danni), per accertarsi dell’eventuale presenza di limitazioni che siano pregiudizievoli della copertura stessa o, in qualche misura, incompatibili con le esigenze assicurative del professionista.

Purtroppo invece capita spesso che l’assicurato non sia consapevole dei limiti della propria polizza e ciò spesso per difetto degli intermediari assicurativi a cui spetterebbe l’importante compito di evidenziare tutte le caratteristiche di polizza con riferimento anche e soprattutto alle limitazioni sopra evidenziate.
 

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

Scheda