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La nuova Sabatini dal 1° gennaio 2023 anche Green

Con le nuove disposizioni della Legge Sabatini, applicabili a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, debuttano gli investimenti a basso impatto ambientale (green).

L’agevolazione Sabatini cambia veste per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023 ed il portale del Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzato per la presentazione delle domande non sarà accessibile tra il 28 dicembre ed il 1° gennaio 2023 per permettere l’adeguamento alla nuova disciplina.

Ai fini dell’attuazione delle modifiche apportate alla misura dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 227, L. 160/2019), nonché per recepire le ulteriori modifiche normative intervenute nel corso del tempo, è stato adottato il decreto interministeriale 22.04.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 16.06.2022.

Tale provvedimento contiene la nuova disciplina d’attuazione delle misure di accesso al credito Sabatini, stabilendo altresì le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Le istruzioni per l'attuazione degli interventi e la presentazione delle domande

Da ultimo, con la circolare n. 410823 del 06.12.2022 sono state fornite le istruzioni necessarie alla corretta attuazione degli interventi, nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che l’impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.

Il debutto degli investimenti green

La Legge Sabatini (articolo 2 D.L. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 98/2013) prevede la concessione, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese da parte di banche e intermediari finanziari per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali, nonché di un contributo, da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

Con le nuove disposizioni, applicabili a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, debuttano gli investimenti a basso impatto ambientale (green).

Tali investimenti sono correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Le tipologie di agevolazioni

L’agevolazione è concessa alle micropiccole e medie imprese (PMI) nella forma di un contributo in conto impianti (secondo le indicazioni del Mise) il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

  • a) 2,75% per gli investimenti in beni strumentali;
  • b) 3,575% per gli investimenti 4.0 e gli investimenti green.

Le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni devono riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, che sarà reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. 69/2013” da riportare in maniera separata nelle medesime fatture.

Le diciture si aggiungono alle altre diciture previste per usufruire del credito di imposta sugli investimenti in beni strumentali.

Fermo restando il rispetto dei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa, il contributo in conto impianti è erogato dal Ministero dello sviluppo economico, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione del programma d’investimento, in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione e si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione del programma d’investimento.

Per le domande presentate entro il 31 dicembre 2022 per le quali alla predetta data non risulta trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento (modulo DUI) e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella precedente circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le nuove disposizioni (di cui all’articolo 14 del decreto 22 aprile 2022), ad eccezione delle disposizioni relative alla dicitura sulle fatture.

Esclusivamente in relazione all’assolvimento degli obblighi di apposizione della dicitura prevista sulle fatture oggetto delle agevolazioni, per le predette domande continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 6, del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016.

Rimane confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per tutte le domande di agevolazione presentate dalle PMI ai soggetti finanziatori a decorrere dalla data del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, nonché per le domande presentate a decorrere:

  • a) dal 1° maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 100.000 euro, come già disposto dall’articolo 20, comma 1, lettera b), del Decreto Crescita;
  • b) dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dall’articolo 39, comma 1, del Decreto Semplificazioni;
  • c) dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non è superiore a 200.000 euro, come già disposto dalla L. 234/2021.

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