Data Pubblicazione:

La pesante eredità dell'abuso edilizio: ecco le regole della Cassazione

Chi interviene su un'opera abusiva prosegue l'iniziale illecito urbanistico e quindi ne risponde in misura pari al precedente proprietario

Abusi edilizi: si ereditano

Quali responsabilità possono discendere in capo all'acquirente per l'abuso edilizio commesso, in precedenza, dal venditore. Lo spiega nel dettaglio la Corte di Cassazione nella recente sentenza 12718/2019 del 22 marzo scorso, evidenziando che chi interviene su un’opera abusiva prosegue l’iniziale illecito urbanistico e quindi ne risponde in misura pari al precedente proprietario. Si tratta, quindi, di una ipotesi in cui il reato commesso dal venditore, in quanto proseguito dall’acquirente, si riflette anche su quest’ultimo

Il fatto che l’acquirente non abbia alcuna responsabilità penale per il reato di abuso edilizio commesso dal venditore non lo salva - quindi - dall’ordine di demolizione del comune nei confronti del manufatto abusivo. Egli infatti ha l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi per come imposto dalla legge, anche se non è stato il materiale autore del reato.

Il caso di specie

L’oggetto del contendere è una sentenza di responsabilità dei reati cui all'art. 44, lett. c) del dpr 380/2001, ascritti per avere proseguito, in area vincolata e in mancanza del permesso di costruire, le opere di trasformazione di un seminterrato abusivo, della superficie di 93 metri quadrati e del volume di 228 metri cubi, mediante la tramezzatura di parte di tale seminterrato, con la realizzazione nello stesso di due camere della superficie di 19 metri quadrati ciascuna, di cui una ultimata con finiture e impianti e l’altra ancora mancante di infissi e pavimenti; nonché artt. 83 e 95 dpr 380/2001 per avere iniziato e proseguito i lavori suddetti in zona sismica, omettendo il deposito degli atti di progetto presso l’Ufficio del Genio Civile competente.

I lavori effettuati sull'abuso edilizio sono abusi anch'essi

La Cassazione evidenzia che qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce ripresa dell’attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio; ne consegue che, allorché l’opera abusiva perisca in tutto o in parte, o necessiti di attività manutentive, o, come nel caso in esame, di completamento o trasformazione, il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla, completarla, trasformarla, ristrutturarla, mantenerla, senza titolo abilitativo, giacché anche gli interventi di trasformazione o manutenzione ordinaria presuppongono che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente, in quanti gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dall’opera principale, alla quale ineriscono strutturalmente (cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 30168 del 24/05/2017, Pepe, Rv. 270252 – 01; nonché Sez. 3, Sentenza n. 38495 del 19/05/2016, Waly, Rv. 267582 – 01; conf. Sez. 3, n. 40843 del 11/10/2005, Daniele, Rv. 232364 – 01).

Di conseguenza, i lavori di manutenzione o di trasformazione presuppongono che l’opera su cui si interviene sia stata costruita legittimamente. Diversamente, ossia nel caso in cui si intraprendano dei lavori su opere abusive tali interventi non fanno altro che ripetere le caratteristiche di illegittimità della costruzione principale e, quindi, perpetrare il reato. Dunque, in tale ipotesi (cioè quella del caso in questione), ad essere responsabile penalmente è anche l’acquirente.

La prescrizione dei reati edilizi

Per quel che riguarda la prescrizione (nel caso di specie, il ricorrente si lamentava del mancato rilievo della estinzione per prescrizione dei reati addebitati all’imputato, che sarebbero stati consumati anteriormente al momento del loro accertamento), gli ermellini ricordano che il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221399). La cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio.

Nel caso in esame la Corte d’appello ha evidenziato che una delle due camere realizzate nel seminterrato non era ancora stata completata, essendo priva di infissi e pavimenti, e che nell’area vi era materiale edile, traendone, in modo pienamente logico, la conclusione della non avvenuta ultimazione dei lavori e, quindi, del perdurare della permanenza, cessata solo con l’accertamento dei reati, con la conseguente corretta esclusione della estinzione dei reati per prescrizione.

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi