Data Pubblicazione:

La responsabilità penale dei professionisti tecnici

La responsabilità penale dei professionisti tecnici

L’obbligo assicurativo introdotto dalla L.148/2011 ha come scopo primario la tutela del cliente rispetto al risarcimento di eventuali danni di cui il professionista possa rendersi responsabile nello svolgimento dell’incarico affidatogli (cd. responsabilità civile professionale).
La responsabilità del professionista però non si esaurisce all’ambito civile ma può estendersi anche a quello penale.
La responsabilità penale insorge nel momento in cui il professionista si renda responsabile di un fatto o di un atto (commissivo od omissivo) individuato dal Codice Penale o da leggi speciali come reato.
I reati si dividono, in base alla loro gravità e alla pena, in delitti e contravvenzioni e le pene previste sono di tipo detentivo (l’ergastolo o la reclusione nel caso di un delitto e l’arresto nel caso di una contravvenzione) o di tipo pecuniario (la multa nel caso di un delitto o l’ammenda nel caso di una contravvenzione)
I delitti si distinguono dalle contravvenzioni, oltre che per la gravità, anche per la rilevanza dell’elemento psicologico (nelle contravvenzioni rileva, infatti, solo l’elemento oggettivo) per cui si possono individuare:
- delitti colposi, ovvero contro l’intenzione, quando l’evento non è voluto e si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia ovvero per inosservanza di leggi o regolamenti;
- delitti preterintenzionali, ovvero oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento più grave di quello voluto;
- delitti dolosi, ovvero secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, risultato dell’azione od omissione, è previsto e voluto dal soggetto.
La principale peculiarità della responsabilità penale, rispetto a quella civile, è quella di essere strettamente personale e non trasferibile, motivo per cui le compagnie assicurative (a cui invece possono essere efficacemente trasferite le conseguenze risarcitorie della responsabilità civile) poco possono di fronte a pene detentive o pecuniarie conseguenti a questo tipo di responsabilità.
L’unica tutela assicurativa possibile per il professionista, in questo ambito, è quella di garantirsi, attraverso la stipula di una polizza di Tutela Legale, la copertura delle spese di difesa e di tutti gli altri costi connessi ad un procedimento penale quali, ad esempio, le spese per attività di investigazione, di perizia e/o consulenza tecnica d’ufficio e di parte, le spese di gestione della vertenza e le spese giudiziarie e processuali, con il solo limite dei reati dolosi.
Rispetto a questi ultimi infatti la possibilità di copertura delle spese di difesa è possibile solo nei casi di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato o in caso di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. Diversamente, in caso di conferma di condanna per reato doloso o in caso di prescrizione quando ancora sia in essere l’imputazione dolosa, non essendo il dolo assicurabile in nessun caso (ai sensi dell’art.1900 c.c.), l’assicurato è tenuto a restituire l’anticipo delle spese ottenute dalla compagnia.
Fortunatamente molti dei reati in cui un ingegnere può incorrere nello svolgimento della propria professione sono di natura contravvenzionale e, nella maggior parte dei casi, estinguibili con il pagamento dell’ammenda senza iscrizione di alcuna annotazione sul certificato del casellario giudiziale.
Tuttavia, seppur meno frequenti, vi sono anche fattispecie di reato più gravi da non sottovalutare.
Quando si pensa alle responsabilità penali in cui può incorrere il professionista tecnico, per esempio, il pensiero va subito alle lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e all’omicidio colposo (art. 589 c.p.), fattispecie di reato di cui l’ingegnere può essere accusato soprattutto quando rivesta ruoli previsti dal D.Lgs 81/08 e in particolare nel ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente a lavori nei cantieri temporanei e mobili.
E in effetti avvisi di garanzia per infortuni verificatisi in cantiere con prognosi superiore a 40gg sono tutt’altro che casi isolati, anche perché in materia di sicurezza, l’eventuale colpa concorrente del lavoratore, non costituisce esimente per i soggetti aventi l’obbligo di garantire la sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Cass. Pen. N 10121/2007) con la sola eccezione dei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia causato l'evento infortunistico (Cass. Pen. n. 13763/2011).
E l’ambito della sicurezza sui luoghi lavoro non è certo l’unico che possa comportare per i professionisti il rischio di reati gravi.
Occorre tener presente infatti che, ai sensi dell’art. 40 c.p., non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo, per cui spesso, in campo professionale, è l’omissione colposa ad essere punita.
In base a questo principio, per esempio, possono essere ascritti ai professionisti reati nello svolgimento di incarichi che comportino l’assunzione di posizioni di garanzia, perché proprio in virtù di tale posizione, l’ingegnere assume l’obbligo giuridico di impedire l’evento dannoso o anche solo pericoloso, che potrebbe ipoteticamente verificarsi.
Ricoprono posizioni di garanzia, per esempio, il direttore dei lavori, il collaudatore, il certificatore, l’asseveratore, il consulente tecnico d’ufficio.
A quanto sopra va aggiunto che, per l’insorgenza della responsabilità penale, non serve necessariamente il reale e concreto verificarsi di un evento perché esistono anche reati di mero pericolo, motivo per cui, soprattutto relativamente alla professione di ingegnere, è possibile incorrere in fattispecie penali anche nel caso in cui, nello svolgimento della propria professione, si metta in pericolo l’incolumità pubblica.
E’ il caso ad esempio degli ingegneri strutturisti il cui errore di calcolo potrebbe essere causa di rovina parziale o totale di una costruzione con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, soprattutto nel caso di eventi sismici che mettano a prova i progetti strutturali.
A conclusione si richiamano di seguito alcune delle numerose sentenze della Cassazione Penale relative a responsabilità riconosciute a professionisti tecnici in vari ambiti che suggeriscono interessanti spunti di riflessione:
- Cass. Pen. n.18445/2008: il D.L. è responsabile del crollo di costruzioni anche nel caso di sua assenza dal cantiere dovendo esercitare un’oculata attività di vigilanza sull’esecuzione delle opere e in caso di necessità adottare adeguate precauzioni tecniche.
- Cass. Pen. n.13866/2009: il progettista di uno scavo è responsabile per la morte dei lavoratori deceduti per lo smottamento del terreno per non aver svolto indagini geologiche e geotecniche e quindi non aver adeguatamente valutato il rischio di crollo e non aver previsto adeguate protezioni per prevenirlo.
- Cass. Pen. n.14504/2009: in tema di reati edilizi ed urbanistici, il direttore dei lavori è penalmente responsabile, salva l'ipotesi d'esonero prevista dall'art. 29 del DPR 380/01, per l'attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d'irregolare vigilanza sull'esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.
- Cass. Pen. n.34602/2010: é configurabile la responsabilità del direttore dei lavori per la contravvenzione di lavori abusivi relativi ad opere in conglomerato cementizio armato (artt. 64 e 71, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico.
- Cass. Pen. n.2814/2010: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.
- Cass. Pen. n.25614/2011: il D.L. strutture è responsabile della morte di un operaio per grave imperizia e negligenza nell’aver ordinato il disarmo senza certezza dell’esecuzione a regola d’arte dell’opera.

Anna Manzoni

Ingegnere libero professionista e Risk Manager Area Professioni Tecniche di Gava Broker srl

Scheda