Legge Concorrenza: rafforzato obbligo contrattuale, ma certezza pagamenti non è garantita
La nota del presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania Alessandro Amaro: «La Sicilia gioca d’anticipo, attendiamo approvazione emendamento alla legge 16/2016 con modifica della sospensione a termine»
«È entrata in vigore la legge sulla Concorrenza, il provvedimento stabilisce l’obbligo contrattuale per il professionista di rendere preventivamente nota al cliente, in forma scritta o digitale, la misura del compenso. Ma tutto ciò non garantisce la certezza del pagamento, aspetto previsto invece dall’emendamento alla legge regionale 16/2016 di recepimento del Testo Unico Edilizia, approvato di recente dalla Commissione Ambiente dell’Ars che sarà discusso in aula alla riapertura dei lavori dell’Assemblea Regionale Siciliana». A parlare è il presidente dell’Ordine degli Architetti di Catania Alessandro Amaro che con una nota commenta le novità legislative in materia di contratti pubblici: «Constatiamo con soddisfazione che il legislatore regionale ha giocato d’anticipo rispetto al parlamento nazionale, prevedendo infatti all’interno della proposta che il rilascio del titolo abilitativo sia subordinato all’avvenuta liquidazione delle spettanze del professionista. L'iniziativa – ha continuato - oltre a garantire la certezza del pagamento, tema attualissimo in questo periodo, si configura come atto di legalità e strumento di lotta all'evasione fiscale. L’emendamento inoltre prevede il controllo dei Comuni sugli adempimenti nei confronti del professionista – ha precisato – riequilibrando così gli oneri di legge che dispongono l’obbligatorietà e l’inserimento nel contratto della polizza assicurativa per il professionista a tutela del committente. Con questa proposta di buona politica, come ogni tanto avviene, e grazie al nostro statuto speciale che permette di legiferare in autonomia su alcuni ambiti, la politica siciliana fa un passo in avanti rispetto al quadro normativo nazionale, proprio mentre si discute di equo compenso per le professioni intellettuali. Accogliamo e sosteniamo quindi l’approvazione dell’emendamento auspicando che la procedura prevista possa essere applicata non solo al rilascio dei titoli abilitativi, ma anche alle altre autorizzazioni, agli altri pareri e nulla-osta legati a questi titoli previsti nel Testo Unico Edilizia (legge sismica, sicurezza, vincolo paesaggistico). Chiediamo però – ha concluso – che venga approvato con la sospensione degli atti fino all'avvenuto pagamento e non per soli 90 giorni così come attualmente previsto nel testo al comma 5. Riteniamo infatti che la sospensione a termine riduca i principi ispiratori della norma».