Legge di Bilancio 2019: testo ufficiale DDL e dossier sui singoli articoli per edilizia e professionisti
Sono disponibili le schede di lettura della Camera sull’A.C. 1334 - Legge di Bilancio 2019: previste tre task force per le infrastrutture (centrale progetti, Cabina di regia, Investitalia). Confermate le proroghe dei bonus edilizi, la flat tax per i professionisti tecnici e la cedolare secca al 21% per gli affitti commerciali. Gli ultimi documenti ufficiali aggiornati
Avevamo già approfondito il testo del DDL Bilancio 2019 bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e inviato alle Camere, con tanto di relazione tecnica illustrativa, ma adesso mettiamo a disposizione dei lettori due documenti aggiornati e recentissimi, il testo ufficiale dell'A.C. 1334 depositato alla Camera e il dossier della Camera sulle singole misure della nuova Legge di Bilancio che, a brevissimo, inizierà il suo lungo iter in Parlamento. Riepiloghiamo, di seguito, tutte le novità di interesse per l'edilizia e i professionisti tecnici attualmente contenuti nel DDL.
Proroga bonus edilizi
Come già ampiamente approfondito in prececenza, l'art.11 del DDL Bilancio 2019 conferma la proroga di un anno degli attuali bonus edilizi per ristrutturazioni e risparmio energetico, su singole unità immobiliari. Verranno prorogati i bonus su:
- detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia: la lettera b) n. 1) proroga al 31 dicembre 2019 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR (con una modifica all’articolo 16 del D.L.63/2013);
- detrazioni per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (cd. Bonus Mobili): la lettera b), n. 2) proroga al 2019 la detrazione al 50 per cento per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (con una modifica all’articolo 16, comma 2, D.L.63/2013);
- detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (comprensivo degli interventi per impianti di microgenerazione e degli interventi sui singoli immobili IACP): il comma 1, lettera a), n.1) dell’articolo in esame proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto per avvalersi della detrazione d'imposta nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2, lettera b), dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
L'art.12, invece, dispone la proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde. Nel dettaglio si proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l’agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione riguarda l’IRPEF e consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro.
Flat Tax professionisti tecnici: ecco come funziona
La Manovra 2019 comprende, come già evidenziato in precedenti aggiornamenti, anche la nuovissima flat tax (regime forfettario): si tratta dell'articolo 6, dedicato all'Imposta sostitutiva per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni.
Riassumendo, è un'aliquota piatta al 15% fino ai 65 mila euro. Il regime forfettario, quindi, allarga gli argini visto che prima arrivava fino ai 30 mila euro. La misura entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 e, di riflesso, pare che potranno agevolare della tassa al 15% ben 500 mila in più rispetto a quelle che già attualmente sono comprese nel regime forfettario. Dal 2020, poi, da 65 mila euro si salirà fino a 100 mila euro.
Confermata, inoltre, l'aliquota del 5% per la durata di 5 anni, dedicata alle nuove attività.
Dettagliamo:
- il comma 1 consente, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente conseguono ricavi o compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, di applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali IRPEF e dell’IRAP dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota al 20 per cento;
- il comma 2 individua le modalità di computo delle soglie di reddito che danno diritto all’applicazione dell’imposta sostitutiva: a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all’apposito regime premiale (ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 9 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50); ove il contribuente eserciti contemporaneamente differenti attività, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate;
- il comma 3 disciplina le esclusioni, prevedendo che non possono applicare l’imposta sostitutiva: a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito; b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili (che, ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8), del D.P.R. IVA, n. 633 del 1972, sono operazioni esenti da IVA) o di mezzi di trasporto nuovi (di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge n. 331 del 1993). Sulla base della normativa vigente, se tali soggetti non operano nell’esercizio di impresa, arti o professioni ed effettuano le cessioni nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, ai primi spetta il rimborso dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione; d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all’articolo 5 del citato TUIR), a srl o ad associazioni in partecipazione; e) i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. n. 917 del 1986) e che esercitano attività d’impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;
- il comma 4 prescrive che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta;
- il comma 5 dispone che i soggetti che applicano l’imposta sostitutiva non debbano effettuare le ritenute alla fonte obbligatorie per legge (di cui al titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973 sull’accertamento), ma sono obbligati, nella dichiarazione dei redditi, a indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi;
- comma 6 dispone che l’applicazione dell’imposta sostitutiva alle persone fisiche: esonera dall’applicazione dell’IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), per cui si veda l’articolo 4 del disegno di legge in esame; mantiene tuttavia fermo l’obbligo di fatturazione elettronica previsto dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
Investimenti pubblici: le tre task force e la nuova Centrale di progettazione
- Cabina di regia Strategia Italia: istituita dall'art. 40 del Decreto Genova (109/2018, approvata la conversione in legge alla Camera), si avvale dell’esistente Dipe a Palazzo Chigi, senza nuovi oneri, con il compito di verificare lo stato di attuazione degli investimenti in corso in opere pubbliche e adottare misure per superare eventuali ostacoli;
- Investitalia: lo istituisce l'art.18 della Manovra. La struttura opererà alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, a supporto delle attività del Presidente del Consiglio dei ministri di coordinamento delle politiche del Governo e dell’indirizzo politico e amministrativo dei Ministri in materia di investimenti pubblici e privati. Al comma 2 vengono spiegati i compiti di Investitalia: analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali; valutazione delle esigenze di riammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche mministrazioni; verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali; studi di fattibilità economico-giuridici dei progetti di investimento, individuazione di soluzioni operative, il tutto in collaborazione con i diversi ministeri; individuazione di ostacoli e criticità e proposta di soluzioni;
- Centrale di progettazione delle opere pubbliche: lo istituisce l'art.17 e si tratta di una nuova struttura indipendente con 300 nuove unità di personale e una spesa di 100 milioni di euro all’anno, che avrà il compito di progettare opere pubbliche su richiesta di amministrazioni centrali e territoriali. Verranno quindi assunte 300 persone, il 70% composto da professionisti tecnici, assunte con contratto a tempo indeterminato. Costo: 100 milioni l’anno. A dirigere la struttura sarà un “coordinatore” che durerà in carica tre anni, rinnovabili, e sarà equiparato a dirigente di prima fascia. La centrale viene localizzata presso l’Agenzia del Demanio, e ne viene "assicurata l'indipendenza delle valutazioni" nell'esercizio delle sue funzioni. La centrale opererà inoltre in "autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale". La Centrale può svolgere, con rimborso dei relativi costi, compiti di progettazione di opere pubbliche e attività connesse alla progettazione, gestione delle procedure di appalto in tema di progettazione per conto della stazione appaltante, predisposizione di modelli di progettazione e valutazione dei progetti.
Appalti pubblici: le Province al centro del villaggio!
Il DDL Bilancio (art.16 comma 4) rivoluziona, per certi versi, il mondo degli appalti pubblici soprattutto 'minori' (e quindi prioritari): si prevede infatti che "l'ambito territoriale di riferimento delle centrali di committenza coincide con il territorio provinciale o metropolitano e i comuni non capoluogo di provincia ricorrono alla stazione unica appaltante costituita presso le province e le città metropolitane per gli appalti di lavori pubblici". Viene sostituito completamente l'art.37 comma 5 del d.lgs. 50/2016 che prevede l'aggregazione spontanea tra comuni per la centralizzazione degli appalti.
Anche se i nuovi ambiti di livello provinciale e metropolitano previsti dalla legge di bilancio resteranno in vigore fino al completamento della qualificazione delle stazioni appaltanti, di fatto le nuove "centrali" di livello provinciale non solo sostituiscono le aggregazioni di comuni ma "sorpassano" anche lo stesso sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Fondo Investimenti enti territoriali
L'art.16 istituisce un fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.600 milioni di euro per l’anno 2022, di 3.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 3.400 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, di 3.450 milioni di euro per l’anno 2027, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2034.
Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 7558). Il comma 2 definisce le finalità del Fondo, destinato al rilancio degli investimenti degli enti territoriali per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, in particolare nei settori di spesa:
- dell’edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza;
- della manutenzione della rete viaria;
- del dissesto idrogeologico;
- della prevenzione del rischio sismico;
- della valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Edilizia sanitaria
L'art.42 ridetermina da 24 a 26 miliardi di euro l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 67/88 (edilizia sanitaria). "Fermo restando - si precisa nel testo - il limite annuo definito in base alle effettive disponibilità di bilancio per la sottoscrizione di accordi di programma e l'assegnazione di risorse agli altri enti del servizio sanitario interessati". L'incremento è destinato in via prioritaria alle Regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la loro disponibilità a valere sui 24 miliardi di euro. Il Fondo investimenti enti territoriali è ridotto di 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 200 milioni annui per gli anni dal 2023 al 2031 e di 100 milioni di euro nel 2032, con corrispondente aumento delle risorse necessarie ad attuare il programma di edilizia sanitaria.
Cedolare secca 21% affitti commerciali
La Manovra prevede anche una cedolare secca del 21% - ma solo per un anno - per gli affitti commerciali ma fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze (art.9). "Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca con aliquota del 21%". L’agevolazione si applica ai contratti stipulati nel 2019, qualora al 15 ottobre 2018 risulti già in essere un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Strade e scuole nelle Province
Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario è allo studio uno stanziamento di 3 miliardi e 750 milioni di euro (250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033), a valere sul Fondo investimenti per gli enti territoriali, da destinare a piani di sicurezza a valenza triennale per la manutenzione di strade e scuole.
Per assicurare l'elaborazione dei piani di sicurezza, la bozza specifica che le assunzioni di personale, consentite già dalla Legge di Bilancio 2018, dovranno riguardare figure ad alto contenuto tecnico-professionale: ingegneri, architetti, geometri, tecnici della sicurezza ed esperti in contrattualistica pubblica e codice degli appalti.
IN ALLEGATO, IL TESTO UFFICIALE DEL DDL BILANCIO (A.C. 1334) e IL DOSSIER DEL SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA