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Livelli di progettazione negli Appalti: bocciatura del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha presentato il parere sl decreto del MIT che regoa i tre livelli di progettazione negli Appalti, definendone i contenuti ai sensi dell'art.23 del Nuovo Codice. Per Palazzo Spada tante le cose da rivedere, in primis le troppe indagini preventive

Data di pubblicazione originale dell'articolo: 12/1/2017


Il Consiglio di Stato ha presentato il parere sl decreto del MIT che regoa i tre livelli di progettazione negli Appalti, definendone i contenuti ai sensi dell'art.23 del Nuovo Codice. Per Palazzo Spada tante le cose da rivedere, in primis le troppe indagini preventive

Troppe indagini preventive, che aumentano il numero degli adempimenti e rischiano di alzare i costi di realizzazione delle opere, sortendo quindi l'effetto contrario all'obiettivo. Sono alcune delle osservazioni mosse dal Consiglio di Stato allo schema di decreto del MIT sulla definizione dei contenuti della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli progettuali, ai sensi dell'art.23, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

Nel parere 22/2017 (negativo) di Palazzo Spada, si parte dall'analisi dello schema di decreto per poi passare alle osservazioni e, infine, alle proposte di modifica. Il decreto suddivide la progettazione in tre livelli: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

Cosa stabilisce il decreto
Nel decreto è previsto l'anticipo di molti adempimenti, con l'obiettivo di soddisfare i bisogni collettivi, la qualità architettonica, la sostenibilità, il limitato consumo di suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici, eccetera. Si prevede anche un progressivo utilizzo del BIM per razionalizzare tutte le fasi del progetto.

Nel cd. primo livello (fattibilità tecnica ed economica) sono previste indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche, ecc.. Il decreto prevede di tenere in considerazione gli impianti, il quadro economico e prevedere opere di mitigazione ambientale. Si prevedono, a seconda della complessità, due fasi: individuazione del progetto con potenziale ricorso al dibattito pubblico oppure non realizzazione dell'opera quale scelta più conveniente; sviluppo del progetto di fattibilità scelto.

Per quel che riguarda progetto definitivo e progetto esecutivo, scatta l'obbligatorietà per tutti i progetti delle relazioni specialistiche e degli elaborati grafici, che prima erano richiesti solo per alcune opere. Si tratta di relazione archeologica, geotecnica, idraulica, strutturale, architettonica, con presentazione anche della relazione tecnica impianti e del piano di utilizzo per terre e rocce da scavo. Il decreto dispone che il Responsabile Unico del Procedimento (Rup) possa variare il contenuto progettuale a seconda dei casi.

Osservazioni e richieste del Consiglio di Stato
Partendo dal presupposto che lo schema di decreto avrebbe dovuto coinvolgere un maggior numero di operatori, Palazzo Spada chiede un alleggerimento complessivo:
 

  • semplificazione del primo livello di progettazione, che diviso due fasi rappresenta una difficoltà e contrasta con il Nuovo Codice, dove si prevede l'eliminazione di un livello a condizione che gli adempimenti vengano svolti in quello successivo;
  • riduzione delle indagini e degli elaborati richiesti in tutti e tre i livelli di progettazione sia per motivazioni di semplificazione sia per motivazioni economiche (le SA rischiano di non avere risorse adeguate);
  • definizione degli elaborati progettuali minimi indispensabili in base alla tiplogia delle opere
  • impossibilità, da parte del Rup, di disporre variazioni del contenuto progettuale.

Ora la palla passa al Governo, che dovrà scegliere se recepire le modifiche richieste.