Lombardia: tutte le novità del nuovo Decreto n. 2456 del 08/03/2017 sull’Efficienza Energetica
Il nuovo Decreto n. 2456 del 08/03/2017 introduce importanti aggiornamenti in materia di efficienza energetica in Lombardia. Questo articolo esplora le principali novità e le implicazioni per le politiche regionali e gli interventi di riqualificazione energetica.
La Regione Lombardia ha approvato il Decreto n. 2456 del 08/03/2017 avente per oggetto "Integrazione delle disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto n. 176 del 12.1.2017 e riapprovazione complessiva delle disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica", che modifica ed integra il recente Decreto 176 del 12/01/2017.
Dopo soli due mesi dalla emanazione del Decreto 176/2017 con il quale la Regione Lombardia aveva aggiornato le disposizioni regionali in materia di efficienza e certificazione energetica degli edifici, occorre far riferimento ad nuovo Decreto che riscrive, seppure parzialmente, le disposizioni relative all’efficienza energetica degli edifici e all’attestato di prestazione energetica.
In particolare, il nuovo Decreto ha provveduto a:
1. Sostituire le disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici ed il relativo allegato B, entrambi allegati al decreto n. 176 del 12.1.2017, con le “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica” e con il relativo allegato B “Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica”.
Una delle modifiche apportate dal decreto riguarda la valutazione del coefficiente medio di scambio termico (H’T) nel caso di ristrutturazione importante di 2° Livello, distinguendo le seguenti casistiche:
- Nel caso in cui in cui le parti opache e trasparenti costituenti l’involucro oggetto dell’intervento siano di proprietà del medesimo soggetto giuridico, occorre considerare entrambe le porzioni ai fini della verifica del coefficiente di scambio termico per trasmissione
- Qualora le parti opache appartengano a un soggetto giuridico diverso da quello a cui appartengono le parti trasparenti, la verifica dell’H’T deve essere seguita solo sulla parte su cui si interviene
- Nel caso di intervento su entrambe le porzioni, opaca e trasparente, la verifica va condotta sull’intera struttura comprensiva di elementi opachi e trasparenti, indipendentemente dalla proprietà degli stessi
- Nel caso in cui la superficie fosse comune a più unità immobiliari (es. pareti esterne continue tra piani e unità adiacenti o unica falda per unità adiacenti), la verifica dovrà riguardare solo la porzione relativa all’unità nella quale si sta effettuando l’intervento.
Ulteriore chiarimento riguarda la verifica del fattore di trasmissione dei componenti finestrati (sia verticali che orizzontali) nel caso riqualificazione energetica. In particolare per qualsiasi categoria di edificio (E.8 inclusa), per le chiusure tecniche trasparenti delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per sud, nonché per quelle orizzontali, il valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente finestrata deve essere inferiore o uguale ai limiti riportati nella Tabella 16 dell’Allegato B.
Inoltre, a decorrere dal 1 Gennaio 2018, il soggetto certificatore dovrà depositare la planimetria catastale dell’edificio contestualmente alla registrazione dell’APE stesso presso il Catasto Energetico Edifici Regionali.
2. Stabilire che la nuova procedura per calcolare l’energia rinnovabile estratta dall’ambiente con le pompe di calore, descritta nelle “Disposizioni” di cui al punto 1, entrerà in vigore il 3 Aprile 2017, data in cui sarà operativo, secondo quanto assicurato da Infrastrutture Lombarde, l’aggiornamento del relativo software di calcolo.
Recependo la metodologia di calcolo proposta dal Comitato Termotecnico Italiano, si riconosce maggiore efficienza derivante dall’impiego diretto dell’energia primaria, valorizzando conseguentemente la quota di energia rinnovabile estratta dalle pompe di calore a gas.
Infatti, ai fini della verifica della copertura del fabbisogno con fonti rinnovabili, la quantità di energia estratta dalle pompe di calore (Qgn,amb ) sarà calcolata secondo quanto riportato nell’allegato 1 del D. Lgs. 28/2011, ossia:
Qgn,amb = Qgn,out (1-1/SPF)
dove:
Qgn,out : quantità di energia termica prodotta dalla pompa di calore
SPF : fattore di rendimento medio stagionale, calcolato come rapporto tra la prestazione media stagionale della pompa di calore e il rendimento η. Il rendimento η assume valore pari a 1 per le pompe di calore elettriche e pari a 0,46 per pompe di calore a gas.
3. Riapprovare complessivamente, al fine di favorire una lettura unitaria della disciplina regionale, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
- “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici ed al relativo Attestato di Prestazione Energetica”, corredato dai seguenti documenti:
A. Definizioni
B. Descrizione dell’edificio di riferimento e parametri di verifica
C. Relazione tecnica
D. Attestato di Prestazione Energetica
E. Targa energetica
F. Titoli di studio del Soggetto certificatore
G. Annunci commerciali
H. Metodologia di calcolo
In virtù della complessità e delle repentine modifiche normative, risulta fondamentale aggiornarsi in tempi molto rapidi o avvalersi di strumenti di lavoro flessibili e in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili a produrre una documentazione professionale e completa.
In tal senso Blumatica mette a disposizione il software “Blumatica Energy“ che, in un'unica soluzione, consente di gestire tutte le problematiche connesse all’efficienza energetica (APE, AQE, Relazione ex L. 10, esportazioni XML) in tutte le regioni d’Italia.
In particolare, l’ultimo aggiornamento di Blumatica Energy recepisce la normativa della regione Lombardia in materia di prestazione energetica (Decreto 6480/2015, D.G.R. 3868/2015, D.d.u.o. 244/2016, D. 176/2017, D. 2456/2017) consentendoti di elaborare:
- File XML da importare nel Catasto Energetico Regionale (CEER) senza ulteriori passaggi, completo di TUTTI i dati dell’APE (involucro, impianti ed interventi migliorativi).
Blumatica Energy è accreditato da Infrastrutture Lombarde SpA e utilizza CENED+ 2.0 Motore (clicca qui per visualizzare l’elenco dei software autorizzati);
- Relazione Tecnica (ex Legge 10/91);
- Schede di dettaglio dei componenti opachi e trasparenti
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