Antincendio
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Prevenzione incendi: le nuove scadenze per scuole, asili nido, ospedali, strutture turistiche, rifugi alpini

Tra le misure in materia di prevenzione incendi contenute nel Milleproroghe, va segnalata la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido.

L'aula della Camera, in data 23 febbraio, ha approvato definitivamente il DDL di conversione in legge del DL 198/2022, Milleproroghe 2023, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, che contiene una serie di proroghe di termini di interesse anche per il comparto costruzioni ed edilizia.

Sono diverse, dentro la legge di conversione - che deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale per la sua entrata in vigore - le misure/novità per il comparto antincendio.

Vediamole nello specifico, con il prezioso aiuto del dossier illustrativo ufficiale del Parlamento.

Adeguamento antincendio delle strutture sanitarie

Il comma 9-bis dell’articolo 2 dispone una serie di proroghe di termini relativi ad adempimenti a carico delle strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015 e successive modificazioni e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove condizioni legate al contenimento dell’epidemia da Covid-19, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.

Nel dettaglio, vengono prorogati di tre anni i termini:

  • entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio), di cui all'art. 4 del D.P.R. 151/2011 (che disciplina i controlli di prevenzione incendi effettuati dal Comando) attestanti il rispetto di determinati requisiti di sicurezza antincendio;
  • entro cui, in caso di adeguamento per lotti, gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata, attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del D.M. Interno 18 settembre 2002, di lotti di attività aventi superficie pari, rispettivamente, almeno al 30 per cento e al 70 per cento della superficie totale in pianta della struttura;
  • entro cui gli enti e i privati responsabili delle strutture presentano al Comando la segnalazione certificata, attestante il rispetto dei rimanenti punti del titolo III del D.M. Interno 18 settembre 2002;
  • relativo alla presentazione al Comando della segnalazione certificata attestante il completo adeguamento alle prescrizioni tecniche del titolo III del D.M. 18 settembre 2002.

Adeguamento alla normativa antincendio di scuole e asili nido: proroga al 31/12/2024

Il comma 5 dell’art. 5, modificato in sede di conversione, va a modificare i commi 2 e 2-bis dell’art. 4 del D.L. 244/2016, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2024, ove non si sia già proceduto, il termine per l’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola, per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), nonché per gli edifici e i locali adibiti ad asilo nido.

Rispetto alla disciplina vigente e al testo originario del decreto-legge, dunque, il termine dell’adeguamento è ora uniformato per le diverse realtà.

Il comma 6 dell’art. 5, invece, intervenendo sull’art. 4-bis, comma 3, del D.L. 59/2019, sopprime invece il termine del 31 dicembre 2021, ormai spirato, entro cui con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, devono essere definite sia idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare sino al completamento dei lavori di adeguamento, sia scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.

Prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive e nei rifugi alpini

Il comma 1 dell'art.12-bis, introdotto in Senato, dispone, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, la proroga dei termini per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi.

Strutture turistico-ricettive

Quanto alle strutture turistico-ricettive con oltre 25 posti letto, il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, entro il 31 dicembre 2024 riguarda:

  • le attività esistenti alla data di entrata in vigere della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turisticoalberghiere approvata dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994;
  • e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato dal decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012.

Va ricordato in merito che entro il 30 giugno 2023, tali strutture hanno l’obbligo di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni (nel testo attualmente vigente risultano almeno quattro le prescrizioni da rispettare), come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a depositi.

Rifugi alpini

Viene prorogato al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini, il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del DL 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:

  • dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
  • della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

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Area di Ingenio dedicata tema della sicurezza al fuoco: normativa vigente, sistemi e tecnologie avanzate per la prevenzione e il controllo degli incendi

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