Antincendio
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Normativa antincendio per le attività commerciali: il presente, il DM 27.7.2010

Dopo aver visto i principali incendi nelle attività commerciali e la prima normativa ormai datata che regolava le attività commerciali in Italia, è venuto il momento di avvicinarsi ai giorni nostri e di trattare della normativa che è attualmente vigente.

La grande distribuzione ha conosciuto una tumultuosa evoluzione negli anni, con sviluppi inimmaginabili del 1967 quando è stata emanata la Circolare 75. Gli ipermercati ed i centri commerciali, che neppure esistevano in Italia nel 1967, erano comunque obbligati a conformarsi alle disposizioni della Circolare 75/1967, le quali a tale scopo venivano stirate e piegate con estrema difficoltà per cercare (senza riuscirci appieno) di rendere possibile la loro applicazione alle nuove realtà.
Si sperava che l’uscita del DM 27.7.2010 potesse rimediare alle carenze sempre più evidenti della Circolare 75/1967. Si dirà subito che il decreto, come è ovvio che sia, è molto più aggiornato (per esempio parla esplicitamente di Centri commerciali), rimedia effettivamente a gran parte delle carenze della Circolare 75/1967, ma presenta anch’esso diversi aspetti che con l’esperienza generata dalla sua applicazione si sono rivelati infelici o addirittura critici. Conviene quindi addentrarsi un po’ nei dettagli.

Il DM 27.7.2010 si applica alla “progettazione, costruzione e esercizio delle attività commerciali all’ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali” soggette al controllo dei VVF.

La precisazione che i centri commerciali sono compresi appare pleonastica: forse essi non sono attività commerciali? Già questo primo accenno suggerisce che i centri commerciali in questa norma verranno trattati come se fossero attività commerciali “strane”. Ed infatti, all’art. 6, si legge: “Per i centri commerciali aventi le caratteristiche di cui all’art. 1 del presente decreto (cioè quelli soggetti al controllo dei VVF, ndr: ma davvero qualcuno pensa che esistano centri commerciali con superficie lorda totale inferiore a 400 mq?), il certificato di prevenzione incendi ricomprende anche le parti comuni a servizio degli stessi esercizi commerciali.” Il testo forse intendeva chiarire ma invece è oscuro, ed analogamente resta tuttora insufficientemente determinata la procedura corretta che i Centri commerciali devono seguire per adempiere agli obblighi di prevenzione incendi. Più avanti si suggerirà una possibile soluzione al proposito.
L’art. 7 è tanto importante quanto inapplicato. Dispone in modo molto chiaro ed inequivocabile che per le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni della Circolare 75/1967. La chiarezza cristallina del testo si scontra con il fatto che esso viene, molto semplicemente, disapplicato da gran parte dei funzionari VVF.
In effetti il problema del campo di applicazione del decreto è estremamente rilevante, perché l’adeguamento di attività esistenti a nuove disposizioni è sempre molto oneroso per le aziende, le quali spesso (ed a ragione) non comprendono per quale motivo un’attività che lo Stato ha ritenuto fino ad oggi adeguata, tanto da rilasciare tutte le apposite autorizzazioni, diventi improvvisamente inadeguata e richieda pesanti ed imprevisti investimenti di adeguamento. In particolare per il professionista antincendio è sempre estremamente difficile far comprendere questo aspetto agli investitori stranieri, presenti in gran numero nel mondo della grande distribuzione.
A onor del vero va detto che l’Art. 7 va letto insieme all’Art. 4, dove si indica che in caso di ristrutturazioni di attività esistenti può esserci il caso che sia obbligatorio applicare il DM 27.7.2010. In particolare l’Art. 4 comma 2 dice che quest’ultimo decreto “si applica alle attività esistenti ove siano oggetto di interventi comportanti la loro ristrutturazione”, termine quest’ultimo da intendersi come indicato al successivo comma 3.

Per loro natura le attività commerciali devono necessariamente essere oggetto di interventi periodici di ringiovanimento, allo scopo di tenersi al passo coi tempi sia dal punto di vista impiantistico (si pensi per esempio all’introduzione delle casse automatiche), sia dal punto di vista estetico, allo scopo di conservare la necessaria attrattiva verso la clientela, sia dal punto di vista funzionale. Per quest’ultimo aspetto si consideri per esempio al fatto che l’introduzione dello scanner alle casse ha diminuito la necessità di avere scorte merci molto grandi, in quanto è immediatamente possibile avere perfetta conoscenza della disponibilità delle merci e quindi procedere ad un rifornimento molto più mirato e scientifico, con tutto il conseguente risparmio finanziario. Quindi le scorte merci negli ultimi anni si sono progressivamente ridotte di superficie a vantaggio della vendita. Fra l’altro, come effetto forse non voluto ma comunque gradito, tutto ciò ha comportato la diminuzione del carico d’incendio generale dell’attività.

Naturalmente ristrutturazioni quali quelle sopra descritte sono molto diverse fra loro, richiedendo alcune lo spostamento o addirittura il rifacimento di strutture ed impianti, altre la semplice rinfrescata estetica senza l’esecuzione di grosse opere o la modifica di impianti. Quindi il termine ristrutturazione è da prendere con le molle, perché in altri ambiti avrà anche significati precisi, ma in ambito commerciale può invece significare operazioni anche molto diverse fra loro.
Il testo recita: “Qualora gli interventi di ristrutturazione.su attività esistenti… comportino la sostituzione o modifica di impianti o attrezzature di protezione attiva antincendio, la modifica parziale delle caratteristiche costruttive o del sistema di vie di uscita, o aumenti di volume, le disposizioni” del DM 27.7.2010 “si applicano agli impianti o alle parti della costruzione oggetto degli interventi di modifica. (…) Se l’aumento di volume è superiore al 50% della volumetria esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività”.

Purtroppo l’interpretazione di questi commi, alla luce delle frequenti ristrutturazioni commerciali, è stata e continua ad essere oggetto di molte discussioni, talvolta molto aspre, fra aziende e Comandi VVF. Alcuni Comandi VVF, per esempio, pretendono di applicare il nuovo decreto all’intero sistema di vie di esodo anche in caso del semplice spostamento, magari di un metro o due, di una preesistente uscita di sicurezza. Altri Comandi perfino richiedono l’applicazione dell’intero decreto all’intera attività esistente solo perché questa intende eseguire poche modifiche con effetto minimo dal punto di vista della sicurezza antincendio. Inutile precisare che tali richieste comportano esborsi finanziari enormi, a fronte di una sicurezza antincendio precedentemente accertata dallo stesso organo di controllo.

Riteniamo che di certo non fosse questo lo spirito del legislatore.
Naturalmente è ovvio che ben altrimenti ci si deve comportare in caso di pesanti interventi di ristrutturazione. Ma riteniamo (e siamo in nutritissima compagnia) che il problema del campo di applicazione in caso di ristrutturazione sia di tutto il decreto il punto che maggiormente meriterebbe un drastico aggiornamento ed un’attenta precisazione, allo scopo di chiarire anche il significato dell’Art. 7, che invece resta tanto trascurato.
Segue poi l’allegato tecnico. Nell’evidente impossibilità di esaminarne ogni punto, si richiamano alcuni aspetti rilevanti: cominciamo con i termini e le definizioni.
 

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